Il socio accomandante è privo di legittimazione rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società

by admintrib

Con sentenza n. 26264 del 6 settembre 2022 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Manzon, Rel. La Rocca) torna ad esprimersi circa legittimazione (tanto attiva quanto passiva) e responsabilità dei soci accomandanti rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società.

Nei fatti una società in accomandita semplice e i suoi soci impugnavano per cassazione la sentenza CTR del Lazio che aveva riformato la sentenza della CTP di Roma di accoglimento del ricorso della società contro l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per l’anno di imposta 2008 in relazione ad una c.d. frode carosello. In particolare i soci lamentavano la violazione degli artt. 2313 e 2318 c.c., in quanto i soci accomandanti non possono essere chiamati a rispondere dell’IVA evasa e delle sanzioni applicate, dovute dalla società in accomandita semplice.

La Corte, accolto il ricorso, ha ricordato come “nella società in accomandita, il socio accomandante è privo di legittimazione – sia attiva che passiva – rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all’art. 2313 c.c., il quale, nel limitare la responsabilità dell’accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l’erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, limitandosi tale disposizione a disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale” (Cass. n. 13565 del 2021; Cass. n. 9429 del 2020 e Cass. n. 1671 del 2013).

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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