Compensazione delle spese: il giudice deve motivare le gravi ed eccezionali ragioni, insufficienti affermazioni apodittiche

by admintrib

Con ordinanza n. 26143 del 5 settembre 2022 la Quinta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Bruschetta, Rel. Hmeljak) ha ribadito il principio per cui in tema di spese del giudizio, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 546/1992, la commissione tributaria deve espressamente motivare le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione in mancanza di soccombenza reciproca.

Nei fatti con avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP, anno d’imposta 2007, l’Agenzia recuperava a tassazione maggiori ricavi, desumibili dall’applicazione degli studi di settore nei confronti di un imprenditore esercente attività di realizzazione di coperture. La CTR dell’Emilia Romagna, riformando la decisione della CTP di Parma, accoglieva l’appello proposto dal contribuente rilevando che l’utilizzo dello studio di settore era illegittimo e compensando le spese del giudizio. L’Agenzia ricorreva per la cassazione della sentenza. Il contribuente resistendo con ricorso incidentale lamentava la mancata specificazione della grave e/o eccezionale ragione che avesse giustificato la compensazione delle spese.

I Giudici di Legittimità hanno ricordato che la mancanza di una specifica motivazione in ordine alle gravi ed eccezionali ragioni che consentono la compensazione delle spese comporta un vizio di violazione di legge (Cass. 24.01.2022, n. 1950).

La Corte, accolto il ricorso incidentale del contribuente, ha infatti osservato come la sentenza impugnata, limitandosi ad affermare apoditticamente che la compensazione era disposta in quanto “la decisione è fondata principalmente sul convincimento del Giudice circa la gravità dell’incongruenza della logica imprenditoriale del Contribuente”, non ha esplicitato le ragioni di gravità ed eccezionalità che impongono la compensazione delle spese anche in mancanza di reciproca soccombenza ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (richiamato dall’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente ratione temporis).

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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