Il Giudice non può ordinare a una delle parti la produzione di documentazione dell’appello, quando il deposito è previsto a pena di inammissibilità

by admintrib

« Nel processo tributario è inammissibile il ricorso (o l’ appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, ove il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione, non abbia depositato la ricevuta di spedizione del plico, o l’elenco delle raccomandate recante la data ed il timbro dell’ufficio postale, o l’ avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. In difetto della produzione di tali documenti contestualmente alla costituzione il giudice, se non sussistono i presupposti della rimessione in termini, non può sanare l’inammissibilità ordinandone la successiva esibizione ai sensi dell’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992,ed il tempestivo perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso (o dell’appello) può ritenersi provato soltanto se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza).».

Questo è il principio di diritto affermato dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella Sentenza 27 ottobre 2022 n. 31879 (Pres. Cirillo, Rel. Cataldi).

La Corte ricorda al riguardo alcune regole del processo tributario la cui applicazione va soppesata in un caso come quello in contestazione, nel quale l’Agenzia delle Entrate, che aveva depositato in appello solo l’avviso di ricevimento, con data di ricevimento successiva alla scadenza del termine per appellare, si è sentita assegnare un termine per il deposito della ricevuta di spedizione. Con evidente disappunto del contribuente che ha impugnato la successiva sentenza della CTR.

In primo luogo l’art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546:« 1.Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, l’originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. 2 .L’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell’articolo seguente. 3 .In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell’atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l’atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente. 4 .Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia. 5 .Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l’esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.».

E’ stato al riguardo ripetutamente affermato che « Nel processo tributario costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’ appello ), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte dei destinatario, depositi l’ avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’ avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)»(Cass., SU, 29/05/2017, n. 13452; conforme, ex plurimis, da ultimo Cass.11/08/2022, n. 24726).

Dunque nel caso specifico l’appello era, per la Corte, inammissibile ai sensi dell’art. 22, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546del 1992.

Vero è che il comma 5 del predetto art. 22, dispone che « Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l’esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.».

Ma ciò per i Giudici di Legittimità appare, sotto il profilo letterale, presupporre che, comunque, le produzioni documentali prescritte dai commi precedenti, consentite anche in copia, siano già avvenute, e che siano sorte contestazioni tra le parti, alla cui soluzione sia funzionale la sollecitazione alla produzione degli stessi documenti in originale, per ogni necessaria verifica.

Infine, deve rilevarsi che per quanto l ‘istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153, comma 2, cod. proc . civ ., trovi applicazione ( alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, in caso di decadenza dai poteri processuali interni al giudizio o a situazioni esterne al suo svolgimento, quale la decadenza dal diritto di impugnazione) anche nel giudizio tributario (Cass. 21/02/2020 , n. 4585 , ex plurimis ) , tuttavia esso presuppone comunque una tempestiva istanza della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza da un’attività processuale per causa ad essa non imputabile, non potendo il giudice, di propria iniziativa, rimettere in termini il contribuente(Cass. 01/03/2019 , n. 6102 ).

Nel caso di specie, l’ordinanza della CTR che ha rinviato l’udienza per la produzione dei documenti in questione non contiene alcun riferimento alla rimessione in termini, né comunque ad un’istanza in tal senso dell’appellante, né all’apprezzamento di ipotetiche condizioni che potessero giustificarla. Tanto meno tali elementi si ricavano dalla predetta richiesta di rinvio dell’appellata, dalla sentenza d’appello o dalle difese erariali.

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2023 – Associazione culturale “il tributo” Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481
Restyling by Carmelo Russo