Indeducibili dal reddito di impresa gli interessi sul ritardato pagamento delle imposte

by admintrib

Qualche commento visto in rete parla di indeducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa per la loro natura sanzionatoria. Ed in effetti nella giurisprudenza citata dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 28740 del 4 ottobre 2022 (Pres. Bruschetta, Rel. Triscari) compaiono dei precedenti in tal senso.

Sembra tuttavia da una prima lettura (sulla quale vorremmo eventualmente tornare sulle pagine della rivista) che la motivazione sia un po’ più articolata ed investa invece la questione della non inerenza di tali costi. Questione che non ci convince molto per la verità.

Partiamo da una considerazione. La misura degli interessi erariali viene stabilita a livello normativo sempre “nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica”. Ovvero con funzione di riequilibrio finanziario rispetto al ritardo del pagamento. E’ evidentemente una funzione di carattere compensativo e non afflittivo, senza ombra di dubbio.

Premesso questo, anche se nella Ordinanza si dà conto della natura sanzionatoria individuata in taluni precedenti (su cui non concordiamo per quanto appena detto), la vera questione che determina la decisione in ordine alla indeducibilità è la lettura da parte della Corte dell’articolo 109 TUIR.

Letteralmente: “la base normativa dalla quale procedere è data dalla previsione contenuta nell’art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986, secondo cui: “Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”; l’interpretazione fornita da questa Corte è nel senso che (Cass.14702/2001) deve ritenersi sussistente il diritto alla deducibilità tout court degli interessi passivi, la quale trova esplicito fondamento nel D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 5 (TUIR), norma generale in tema di inerenza, e non nell’art. 63 che attiene esclusivamente alla misura della deduzione secondo gli ivi prefissati limiti quantitativi, essendo stato argomentato, già alla luce della nuova formulazione della norma del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5, rispetto a quella corrispondente contenuta nei D.P.R. n. 597 del 1973, art. 74, comma 2 (secondo cui “i costi e gli oneri sono deducibili se ed in quanto si riferiscono ad attività da cui derivano ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito di impresa” senza previsione di alcuna eccezione per gli interessi passivi), che la precisazione aggiunta, secondo cui “le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi od altri proventi che concorrono a formare il reddito”, indica la chiara volontà legislativa di riconoscere un trattamento differenziato per gli interessi passivi rispetto ai vari componenti negativi del reddito di impresa, nel senso che il diritto alla deducibilità va riconosciuto sempre, senza alcun giudizio sulla inerenza, purchè nei limiti quantitativi riconosciuti dall’art. 63 del TUIR.”

Ebbene secondo la Corte non vi sarebbe, nella corresponsione degli interessi per ritardato pagamento delle imposte, alcuna correlazione coi ricavi. Quindi nessuna inerenza.

Il che pare confliggere con le più recenti letture del concetto di inerenza, di tipo qualitativo e generale. Se le imposte promanano dal contesto aziendale, insomma, dovrebbero ragionevolmente riferirsi a tale sfera. Non alla correlazione con un singolo ricavo, certamente, ma alla gestione nel suo complesso. Con una ricaduta in termini di inerenza, a nostro modestissimo avviso.

Secondo la Corte invece un dato fondamentale, ai fini interpretativi, consiste nel fatto che è lo stesso legislatore che esclude espressamente, nel comma 5, del suddetto art. 109, Tuir, la deducibilità degli oneri fiscali. Siccome gli interessi moratori conseguenti al mancato pagamento, oltre che porsi come violazione della specifica previsione normativa che impone di provvedere al pagamento nelle scadenze previste, hanno una funzione risarcitoria, in quanto consentono all’erario di ottenere l’effettivo pagamento del tributo, sia nella sua specifica misura che in quella conseguente al ritardato pagamento, sotto tale profilo, la prestazione di pagamento degli interessi da ritardato pagamento si pone in termini di accessorietà rispetto all’obbligazione principale e della stessa, quindi, assume la medesima disciplina di non deducibilità.

 

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