I limiti del vizio di motivazione apparente della sentenza, secondo la Corte di Cassazione

by admintrib

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione tratta nell’Ordinanza n. 32308 del 2 novembre 2022 (Pres.Giudicepietro, Rel. Angarano) di una eccezione della ricorrente Agenzia delle Entrate che aveva denunziato, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza della CTR per motivazione apparente.

Il motivo viene ritenuto infondato in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, si è in presenza di una «motivazione apparente» “allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. In tal caso- e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione”. Il riferimento è a Cassazione, Sez U , 03/11/2016 n. 22232, richiamata da tutta la giurisprudenza successiva sul tema, quindi da ricordare.

Nel caso specifico i Giudici di Legittimità rilevano che la sentenza impugnata, dopo aver riportato il principio di diritto espresso nella sentenza di rinvio e dopo aver dato conto delle diverse prospettazioni delle parti ha ritenuto che la prova del «rendimento netto» di un fondo pensione potesse desumersi dalla attestazione della società erogante e dalla relazione tecnica in atti. Ha ritenuto, inoltre che il rendimento potesse desumersi dal rendimento medio deducibile dai bilanci contabili della società.

Quindi avendo nello specifico il Giudice indicato gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, rendendo possibile il controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, non si può parlare di “motivazione apparente”.

 

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