Primi riferimenti della Cassazione alle nuove regole sull’onere della prova nel processo tributario. A favore dell’Agenzia delle Entrate

by admintrib

L’Ordinanza n. 31878 del 27 ottobre della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Cirillo, Rel. Giudicepietro) accogliendo un ricorso dell’Agenzia delle Entrate, sviluppa una elaborazione che coinvolge anche il novo art. 7, comma 5 bis, introdotto con la L. n. 130 del 2022, art. 6, in seno al D.Lgs. n. 546 del 1992.

Con una specifica eccezione l’AE aveva denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

A dire della ricorrente, infatti, la sentenza impugnata, nell’affermare che l’ufficio non aveva assolto al proprio onere probatorio in merito all’effettiva partecipazione della società alla frode fiscale, aveva violato i principi in tema di onere probatorio e prova presuntiva, valorizzando mere affermazioni della contribuente e, viceversa, trascurando l’intero quadro indiziario fornito dall’ufficio.

Rileva la ricorrente che, in materia di Iva, nelle ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti di tipo triangolare, assimilabili per certi aspetti alla fattispecie in esame, l’onere della prova dell’amministrazione può esaurirsi nella dimostrazione che il soggetto interposto è privo delle dotazioni necessarie all’esecuzione della prestazione, mentre il contribuente deve provare che non sapeva, o non avrebbe potuto sapere, con l’ordinaria diligenza, dell’evasione o della frode posta in essere dal cedente.

Nel caso in esame, secondo la ricorrente, la C.t.r. avrebbe completamente omesso tale tipo di verifica in ordine alla diligenza esigibile in capo alla contribuente, ritenendo

Dalle indagini infatti era emerso che la società contribuente , quale fornitrice di altra ditta aveva emesso fatture verso questa, evidenziandosi però un’elevata sproporzione tra le capacità di stoccaggio del deposito e le quantità (di gasolio agricolo) acquistate.

Inoltre, dai controlli incrociati effettuati nelle banche dati, era risultato che le risorse finanziarie e patrimoniali dell’acquirente erano palesemente insufficienti rispetto all’onerosità delle transazioni commerciali documentate per gli acquisti di gasolio agricolo. Inoltre, era stata accertata l’impossibilità della ditta individuale A.A. di poter procedere alla vendita di grosse quantità di gasolio agricolo, poichè la stessa non risultava intestataria di alcun mezzo per il trasporto di prodotti petroliferi, nè risultava averli nella propria disponibilità. Tutto ciò portava a desumere che la ditta acquirente fosse un mero interposto della venditrice.

Sul punto, l’ufficio evidenziava che i pagamenti delle forniture erano stati effettuati per contanti o mediante altri mezzi di pagamento, tutti riconducibili direttamente ad B.B., non avendo la ditta A.A. la disponibilità di un proprio conto corrente; inoltre, gli stessi legali rappresentanti delle imprese fornitrici del gasolio avevano individuato in B.B. il soggetto con cui avevano avuto rapporti commerciali e che aveva provveduto al pagamento delle forniture.

La C.t.r., a giudizio della Corte, senza esaminare il complesso quadro indiziario posto a base dell’accertamento, ha affermato che il comportamento della contribuente fosse assolutamente regolare, avendo effettuato il controllo sulla licenza della ditta acquirente e sui libretti di circolazione dei veicoli, effettuando comunicazione scritta con l’indicazione dei trasportatori ed autisti, nonchè quotidiane comunicazioni all’Agenzia delle dogane e tempestive risposte ai questionari. Inoltre ha valorizzato il fatto che nel giudizio penale non fossero emersi collegamenti tra il legale rappresentante della contribuente ed i soggetti coinvolti nella gestione della ditta acquirente.

Secondo la Corte “E’ appena il caso di sottolineare che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5 bis, introdotto con la L. n. 130 del 2022, art. 6, ha ribadito, in maniera circostanziata, l’onere probatorio gravante in giudizio sull’amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali, come nel caso di specie, non vi siano presunzioni legali che comportino l’inversione dell’onere probatorio. Pertanto, la nuova formulazione legislativa, nel prevedere che “L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni” non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale.

Ci permettiamo di osservare quindi che la norma, per la Corte di Cassazione “non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti”.

Non vorremmo che fosse solo il primo dei segnali che vanno a stemperare gli entusiasmi di taluni autorevoli studiosi sulla riforma. Non vorremmo, cioè che la tanto enfatizzata “rivoluzione” portata dalla Legge 130/2022 finisse per essere una rivoluzione in senso astronomico, ovvero un ritorno al punto di partenza.

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2024 – Associazione culturale “il tributo” – Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481