Contributi per il diritto d’uso delle frequenze radio-TV: le Sezioni Unite escludono la natura tributaria

by admintrib

Le Sezioni Unite Civili, decidendo una questione di giurisdizione in tema di contributi per le autorizzazioni generali temporanee con concessione del diritto d’uso delle frequenze, dovuti ex art. 38 dell’allegato 25 al d.lgs. n. 259 del 2003, hanno riconosciuto a tali contributi natura corrispettiva e non tributaria.

Si tratta della Ordinanza 31 ottobre 2022 n. 32121 (Pres. Virgilio, Rel. Stalla).

Per l’effetto viene esclusa la giurisdizione tributaria, e vengono ricondotte le controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento del conguaglio degli stessi versati a titolo di acconto alla giurisdizione del giudice ordinario, e non già del giudice amministrativo, risultando inapplicabile l’art. 133, comma 1, lett. b) e m), del d.lgs n. 104 del 2010, a controversie che non hanno contenuto provvedimentale né vertono sulle procedure di assegnazione dei diritti d’uso.

Ricollocata infatti la concessione delle licenze nel contesto amministrativo e non tributario, viene valorizzato il criterio fondamentale di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, costituito dal c.d. petitum sostanziale (che prescinde dalla prospettazione di parte, per attingere alla causa petendi ossia ai fatti dedotti a fondamento della pretesa fatta valere con l’atto introduttivo del giudizio ed al rapporto giuridico di cui sono espressione: tra le molte, di recente: Cass. SSUU nn. 25480/21, 10244/22, 23436/22).

Al riguardo viene rilevato come la controversia origini dalla contestazione di ventisette avvisi di pagamento emanati dal Ministero in recupero di un asserito credito a conguaglio di contributi concessori già dalla società versati a titolo provvisorio in base al D.M. 30.1.2002; ed i motivi di opposizione mossi dalla società non implicavano il coinvolgimento della sfera autoritativa e provvedimentale (men che meno quella di selezione dei beneficiari delle frequenze), quanto aspetti pienamente compatibili con la natura sinallagmatica della prestazione richiesta e comunque rientranti nella giurisdizione ordinaria.

Così quanto a decadenza dalla facoltà di richiedere i contributi in questione; a lesione dei doveri di buona fede e collaborazione (dalla società riferiti all’art.10 l. 212/00, ma in realtà pertinenti anche al rapporto obbligatorio); a non debenza (in subordine) delle maggiorazioni e penalità da ritardo, la lite non esulava dunque dai limiti della realizzazione di una pretesa di tipo creditorio.

 

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