Estinzione della società ed effetti sui crediti residui nei confronti di altri soggetti. Non comporta rinuncia (e dunque sopravvenienza attiva per il debitore) la mancata esposizione nel bilancio finale di liquidazione. Il potere di agire per il credito si trasferisce agli ex soci

by admintrib

La Suprema Corte, nella Ordinanza 17 marzo 2023, n. 7863 (Pres. Bruschetta, Rel. Chiesi) affronta la questione dei crediti di una società estinta una volta che sia stata completata la liquidazione senza l’incasso del credito o addirittura senza l’esposizione dello stesso nel bilancio finale.

Infatti nell’accertamento di cui si parla la società debitrice si era vista tassare recuperare a tassazione l’esposizione di un debito nel bilancio 2006 nei confronti della creditrice, società estinta al 26.1.2007, in forma di sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante.

In uno specifico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917/1986, artt. 88 c. 1 e 110 c. 8 ” per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto insussistente il costo documentato dalla fattura n. (Omissis), contabilizzato da essa contribuente nel bilancio al 31.12.2006 laddove, per effetto della avvenuta estinzione della società creditrice al 26.1.2007, detto costo rappresentava, al contrario, una sopravvenienza attiva nel bilancio 2007, per inesistenza della passività.

Per la Corte il motivo è fondato. Infatti in tema di imposte sui redditi d’impresa, la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che costituisce sopravvenienza attiva, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88, comma 1, si realizza in tutti i casi in cui una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata ed assuma quindi in bilancio una connotazione attiva, con il conseguente assoggettamento ad imposizione, in riferimento all’esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio ed acquista certezza (Cass., Sez. 5, 9.8.2022, n. 24580, Rv. 665792-01).

A tale proposito, costituiscono principi consolidati quelli per cui: 1) dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale, i fini che in questa sede rilevano, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Cass., Sez. U, 12.3.2013, n. 6070, Rv. 625323-01). Dunque, a seguito dell’estinzione di una società, permane in capo agli ex soci il diritto di agire per il credito della società estinta (arg. da Cass., Sez. 5, 11.6.2019, n. 15637, Rv. 654156-01), salvo che la posta attiva sia stata oggetto di rinunzia da parte dell’ex liquidatore (recte, della società medesima). A tale proposito, la remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco e un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo se è privo di alcun’altra giustificazione razionale; ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati neppure per il fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l’omessa appostazione in bilancio possa fondarsi su altra causa, diversa dalla volontà della società di rinunciare al credito (Cass., Sez. 3, 25.11.2021, n. 36636, Rv. 663297-01).

Tali principi sono stati disattesi, all’evidenza, dalla C.T.R. che ha, al contrario, automaticamente collegato l’insorgenza di una sopravvenienza attiva a favore della contribuente, debitrice della (Omissis) Srl , per effetto della mera estinzione di quest’ultima (“come confermato dal legale rappresentante di entrambe le società” – cfr. sentenza impugnata, p.4, penultimo cpv.), senza invece valutare se il debito in questione, al di là del dato formale dell’estinzione della società creditrice, fosse stato – o meno – oggetto di rinunzia (recte, remissione).

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