Esenzione IMU per la casa coniugale assegnata in fase di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio: resta la condizione della residenza anagrafica.

by AdminStudio

La quinta sezione della Corte di Cassazione nella Ordinanza 19 febbraio 2025, n. 4303 (Pres. Paolitto, Rel. Candia) supera il dato letterale della esenzione IMU a favore del coniuge assegnatario della casa coniugale per effetto di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ed accoglie il ricorso di un Comune che aveva recuperato IMU in un caso nel quale il coniuge assegnatario non era in realtà anagraficamente residente in quella casa.

Al termine di una dettagliata ricostruzione delle fonti la Cassazione afferma di essere pervanuta a questa conclusione considerando che:

– nessun indice normativo depone nel senso dell’individuazione di una nuova ipotesi di esenzione, costituita dalla mera assegnazione della casa coniugale, nozione questa che, in realtà, allude alla casa familiare, nel segno di una presunzione di coincidenza tra casa coniugale ed abitazione principale;

– la specialità della previsione dell’art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013 – diversamente da quanto opinato dalla difesa della contribuente secondo cui l’esenzione sarebbe legata al solo provvedimento di assegnazione della casa coniugale – risiede, dunque, nella sola predetta traslazione della soggettività passiva dell’I.M.U. dal proprietario del bene (liberato dall’obbligo di pagare l’imposta) all’assegnatario dell’alloggio, restando impregiudicata la condizione oggettiva della residenza anagrafica e dimora abituale nell’alloggio assegnato, che identifica la generale e non derogata ragione fondante e giustificativa dell’esenzione dal pagamento dell’IMU;

– le norme agevolative sono di stretta interpretazione e non consentono applicazioni estensive, come ribadito da questa Corte secondo cui… le norme fiscali di agevolazione… non sono in alcun modo applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale (tra le molte, cfr. Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011)” (così Cass., Sez. Un.,15 ottobre 2024, n. 26774 cit.);

– il legislatore ha avuto cura di stabilire espressamente (e proprio nella medesima disciplina di cui all’art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013) i casi in cui l’esenzione opera anche senza il concorso delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (individuandoli nella unità immobiliari possedute da personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia), il che evidentemente significa che per le altre ipotesi riceve applicazione la disciplina ordinaria dell’esenzione;

– non è pertinente il riferimento alla circolare del MEF, peraltro dal carattere non vincolante (cfr., tra le tante, Cass., T, 17 giugno 2021, n. 17408 e Cass., Sez. Un., 15 ottobre 2024, n. 26774 cit.), in quanto – a tacer d’altro – riferita alla nuova IMU.

Viene quindi affermato il seguente principio di diritto: “l’esenzione dal pagamento dell’IMU prevista dall’art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013 in relazione al possesso di casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, postula che in detta unità immobiliare la contribuente abbia stabilito la propria residenza anagrafica e la dimora abituale“.

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2024 – Associazione culturale “il tributo” – Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481