La Corte di Cassazione, Sezione V Civile, nella ordinanza 15 febbraio 2025 n. 3841 (Pres. Stalla, Rel. Socci) analizza il ricorso di una contribuente relativo ad un accertamento IMU. Tra i motivi di ricorso figura uno in cui viene eccepita la inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento, in quanto eseguita da poste private, senza licenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Il ricorso viene accolto ma lo specifico motivo viene ritenuto infondato. A tal riguardo va però segnalata la succinta motivazione.
Secondo la Corte deve darsi continuità all’indirizzo consolidato che ravvisa una nullità sanabile e non l’inesistenza della notifica: “La notifica di un atto processuale da parte di un operatore postale privato, ancora privo di titolo abilitativo pur dopo l’introduzione della L. n. 124 del 2017, è nulla e non inesistente, per cui è efficace solo quando il vizio di notifica è sanato dalla costituzione del destinatario e la consegna dell’atto giudiziario è tempestiva per il riconoscimento della data da parte del destinatario stesso o anche per la sottoscrizione del documento descrittivo dell’operazione di consegna del plico, la quale, tuttavia, equivalendo ad una scrittura privata, perché formata da operatore privo di potere certificativo, è assoggettabile a disconoscimento” (Sez. 5 – , Ordinanza n. 30901 del 03/12/2024, Rv. 673125 – 01).
Nel caso specifico, rileva la Corte, la notifica risulta sanata dalla stessa condotta della contribuente, che ha regolarmente impugnato l’avviso.
Va ricordato brevemente che secondo la giurisprudenza prevalente la sanatoria processuale della nullità degli atti, in caso di raggiungimento dello scopo cui l’atto è destinato, si concretizza nella regola per cui qualsiasi nullità (ma non inesistenza) della notificazione è sanata quando si ha la prova dell’avvenuta comunicazione (anche se irrituale) e della conoscenza dell’atto da parte del soggetto cui è diretto; ciò, in particolare, accade quando il soggetto impugna l’atto o presenta all’ufficio accertamento con adesione. Il principio del raggiungimento dello scopo si collega a quello delle nullità delle notifiche, essendo la sanatoria un limite all’invalidità.
La sanatoria non può comunque operare quando si versa (non innanzi a notifiche illegittime-nulle ma) in presenza di notifiche radicalmente inesistenti.
L’inesistenza della notifica si verifica solo quando la notifica esce dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettano totalmente gli elementi caratterizzanti, che consentono la qualificazione di atto sostanzialmente conforme al modello legale delle notificazioni.
In questo caso la fattispecie risulterebbe, secondo la Cassazione, afferente alla tipologia delle nullità sanabili e non a quella della inesistenza.