“L’art. 21-bis D.Lgs. n. 74 del 2000, introdotto con l’art. 1, D.Lgs. n. 87 del 2024, poi recepito nell’art. 119 T.U. della giustizia tributaria, in base al quale la sentenza penale dibattimentale di assoluzione, con le formule perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, ha, nel processo tributario, efficacia di giudicato quanto ai fatti materiali, si riferisce, alla luce di una interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all’accertamento dell’imposta, rispetto alla quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi di prova introdotti nel giudizio”.
Questo il principio di diritto affermato dalla Sezione tributaria della Cassazione nella sentenza 14 febbraio 2025 n. 3800 (Pres. Bruschetta, Rel. Fuochi Tinarelli) in conclusione di 34 pagine di motivazione.
La questione verte sulla interpretazione dell’articolo 21-bis Dlgs n. 74 del 2000 –introdotto con l’articolo 1, Dlgs n. 87 del 2024, poi recepito nell’art. 119 del Decreto legislativo 14/11/2024, n. 175 “Testo unico della giustizia tributaria”.
Secondo tale regola La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
Per la Sezione Tributaria, questa disposizione che letteralmente lascia pochi dubbi in relazione alla valenza relativamente ai fatti accertati «si riferisce, alla luce di una interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all’accertamento dell’imposta, rispetto alla quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi di prova introdotti nel giudizio».
Nello specifico caso si parla di una Srl che ha impugnato di un avviso di accertamento per Ires, Iva e Irap (del 2015) relativo all’utilizzo do fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. In primo grado la società ha ottenuto una vittoria parziale. In appello la vittoria è stata invece totale dato che il giudice ha annullato integralmente l’avviso dato che il Tribunale di Lecce, nel 2022, aveva assolto il legale rappresentante della società con la formula “perché il fatto non sussiste”.
Contro questa decisione ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate sul presupposto di un allineamento acritico del giudice tributario alla sentenza penale.
La Suprema corte si trova quindi a dover valutare l’incidenza della nuova norma. Lo fa in una lunghissima trattazione al termine della quale afferma che mentre per le sanzioni se i fatti sono gli stessi la sentenza penale ha efficacia anche nel giudizio tributario, lo stesso non vale per l’accertamento delle imposte. Il doppio binario quindi rimane è non è minimamente intaccato dalla riforma tributaria.
Riguardo alla compatibilità con la normativa europea, tale lettura “oltre a rispondere a criteri di interpretazione sistematica e letterale e di coerenza con il complessivo sistema ordinamentale tributario, risponde ai principi unionali ed elide ogni possibile frizione con essi”.
Dal lato dei principi costituzionali “l’estensione ai fini del solo trattamento sanzionatorio trova il suo fondamento nella necessità di assicurare una unitarietà del momento afflittivo, che deve rispondere a criteri di non contraddizione, adeguatezza e proporzionalità, mentre l’imposizione è – in ogni caso – soggetta all’ordinario regime probatorio, sicché resta esclusa una ingiustificata divaricazione e differenziazione tra i contribuenti”.
Analizzeremo meglio sul prossimo numero della rivista questa complessa elaborazione che ad un primo esame non ci convince affatto.