L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 573 del 24 novembre 2022, precisa che l’art. 19, legge n. 74/1987, che fa riferimento a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è applicabile anche alle unioni civili, se sciolte in via giudiziale. Per conseguenza in tali casi l’atto di trasferimento della quota di metà dell’immobile adibito a residenza comune in favore di uno soltanto dei due sarà esente dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
L’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 prevede testualmente:
“Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
Le unioni civili sono state disciplinate invece dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. “legge Cirinnà”).
Al comma 20 dell’unico articolo si legge: “Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”.
Quindi secondo l’Agenzia delle Entrate alle unioni civili sciolte in via giudiziale è applicabile l’articolo 19 della L. n. 74 del 1987. In questo contesto, dunque, il trasferimento della metà dell’abitazione comune ad uno solo dei conviventi per l’effetto dello scioglimento dell’unione civile, va agevolato fiscalmente.