Omessa annotazione nel registro dei beni ammortizzabili: quote di ammortamento deducibili purché il contribuente abbia effettuato le annotazioni ’alternative’ nel libro giornale

by admintrib

“È ammessa la deducibilità delle quote ammortamento dei beni materiali anche in mancanza (o in caso di irregolarità) dell’annotazione nel registro dei beni ammortizzabili, purché il contribuente abbia tenuto le annotazioni ’alternative’ o, comunque, abbia fornito, ai sensi dell’art 12, comma 1, lett. b), gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nel registro dei beni ammortizzabili”.

Questo il principio di diritto ribadito con sentenza n. 34174 del 21 novembre 2022 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Sorrentino Rel. Giudicepietro).

Nei fatti la CTR del Lazio, riformando la decisione di prime cure, accoglieva il ricorso proposto da una s.r.l. rilevando l’infondatezza della ripresa fiscale operata dall’Agenzia delle Entrate relativa alla deduzione di costi riguardanti i beni ammortizzabili. In particolare secondo la CTR la società contribuente aveva sopperito alla relativa contestata mancata annotazione sul registro dei beni ammortizzabili di cui all’art. 16, d.P.R. n. 600/1973, con altra documentazione contabile della quale affermava l’equipollenza ai sensi della speciale previsione derogatoria di cui all’art. 12, d.P.R. n. 435/2001. Ricorreva per cassazione l’Agenzia lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 102, d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, 12 d.P.R. 7 dicembre 2001, n.435, 2697, cod. civ.

Come noto l’art. 12 DPR 435/2001 in deroga alle previsioni date dall’art. 16, d.P.R. n. 600/1973, sulla tenuta del registro beni ammortizzabili, prevede che “I soggetti di cui all’articolo 13, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che tengono i libri di cui all’articolo 2214, primo comma, del codice civile, hanno facoltà di non tenere i registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed il registro dei beni ammortizzabili di cui all’articolo 16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che: a) le registrazioni siano effettuate nel libro giornale nei termini previsti dalla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per i relativi registri e nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per il registro dei beni ammortizzabili; b) su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, siano forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri per i quali ci si avvale della facoltà di cui al presente articolo. Le annotazioni nei registri contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nei registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e nel registro dei beni ammortizzabili”.

Come ricordato dalla Corte perché sia applicabile tale previsione semplificativa degli adempimenti contabili è necessario che, nel caso in cui l’agenzia fiscale ne faccia richiesta, siano forniti “in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare” nella scrittura contabile omessa, oppure irregolarmente tenuta e perciò inattendibile.

Pertanto “il giudice di merito, che sia investito dell’impugnazione dell’accertamento basato sull’omessa o irregolare annotazione nel libro dei beni ammortizzabili, deve valutare se il contribuente abbia effettuato le registrazioni ‘alternative’ nel libro giornale e se abbia fornito i dati, che avrebbe dovuto annotare nel registro dei beni ammortizzabili, all’amministrazione finanziaria, che ne abbia fatto richiesta”.

I Giudici di Legittimità, respinto il ricorso dell’Ufficio, hanno evidenziato come nel caso di specie, la CTR ha rilevato che nel libro giornale erano riportate, in sede di chiusura di esercizio, le scritture in partita doppia relative alla registrazione degli ammortamenti e che le schede analitiche della registrazione delle quote di ammortamento prodotte dalla parte consentivano di avere riscontro della consistenza dei singoli cespiti ammortizzabili.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2023 – Associazione culturale “il tributo” Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481
Restyling by Carmelo Russo