Doppio rinvio a nuovo ruolo della Corte di Cassazione sull’IMU coniugi in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale

by admintrib

La sesta sezione della Corte di Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 10408 del 31 marzo 2022 (Pres. Mocci, Rel. Delli Priscoli) e la stessa sezione filtro, in identica composizione, con l’ordinanza interlocutoria n. 10442 del 31 marzo 2022 rinviano a nuovo ruolo la trattazione in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale in relazione alla questione dell’IMU coniugi con diverse residenze.

La Corte formula così due motivazioni del tutto sovrapponibili con due ordinanze gemelle nelle quali non si parla affatto del rinvio ad opera della CTP di Napoli (pur elaborato già dalla Corte Costituzionali che ha disposto due auto-rinvii con ordinanze del 24 marzo e del 12 aprile 2022.

Cita invece l’ordinanza di remissione della Regionale della Liguria. Letteralmente “Considerato che la seconda sezione della Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, con ordinanza di rimessione del 23 settembre 2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2021, n. 28, ha sottoposto alla Corte Costituzionale la questione relativa alla legittimità della disciplina dell’IMU nella parte in cui esclude l’esonero dall’imposta per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili situati in diversi territori comunali; ritenuta la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale”.

La questione sembra ormai aver assunto troppo corpo per finire in una bolla di sapone e le due ordinanze già emesse parrebbero forse voler attribuire ai Comuni maggior tempo per intervenire, visto anche che già il MEF in occasione di “Telefisco 2022” ha espressamente riconosciuto una incertezza interpretativa e dunque la non applicabilità delle sanzioni per il passato, mentre dal 2022 in avanti la disposizione è stata variata consentendo oggi una agevolazione per nucleo familiare indipendentemente dalla residenza anagrafica. Infatti la Legge di conversione del decreto fiscale 146/2021 (Atto Camera 3395) collegato al Bilancio 2022, al nuovo articolo 5-decies stabilisce che, se i componenti del nucleo familiare risiedono in case diverse, l’esclusione dall’assoggettamento al tributo è applicabile soltanto a una di esse, a scelta degli stessi membri del nucleo familiare. Ciò anche nel caso in cui gli immobili siano ubicati in comuni diversi.

 

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