Termine dilatorio di 60 giorni anche a seguito di accesso presso il commercialista depositario delle scritture contabili

by admintrib

Il termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento (di cui all’art. 12, comma 7, della l. 27 luglio 2000) “si applica anche agli accessi cd. istantanei, ossia quelli volti alla sola acquisizione della documentazione posta a fondamento dell’accertamento, sicché, anche in detta ipotesi, è illegittimo, ove non ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’atto impositivo emesso ‘ante tempus’”.

Questo il principio di diritto ribadito con sentenza n. 10352 del 31 marzo dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Bruschetta, Rel. Nonno).

Nei fatti l’Agenzia, a seguito di richiesta di esibizione delle scritture contabili di una impresa individuale formulata nei confronti del commercialista depositario delle stesse, emetteva avviso di accertamento riguardante irregolarità riscontrate nella dichiarazione IVA, con conseguente liquidazione di una maggiore imposta e sanzioni. La CTP di Torino respingeva il ricorso del contribuente; la CTR ne accoglieva l’appello. L’Agenzia ricorreva dunque in cassazione, mentre il contribuente proponeva ricorso incidentale evidenziando il mancato rispetto del termine di sessanta giorni per la notifica dell’avviso di accertamento.

La Corte ha specificato come l’accesso presso il depositario delle scritture contabili (i.e. il commercialista) debba equipararsi, ai fini dell’applicazione della garanzia procedimentale prevista dall’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, all’accesso avvenuto presso la sede dell’impresa.

Secondo i Giudici di Legittimità tale principio è desumibile dall’art. 52 del d.P.R. n.633 del 1972 (la cui ratio legis è quella di consentire l’accesso alle scritture anche al di fuori della sede aziendale presso i locali del consulente senza particolari formalità) il quale: da un lato non richiede particolari formalità per l’esecuzione di accessi presso il consulente detentore delle scritture contabili (comma 1); dall’altro sanziona con la con utilizzabilità in favore del contribuente la mancata indicazione del detentore delle scritture contabili e la mancata esibizione delle stesse, con la espressa precisazione che il rifiuto di esibizione si intende anche la dichiarazione di non possedere le scritture (comma 5).

Come evidenziato in conclusione dalla Corte “la sede effettiva dell’impresa è normalmente individuata con il luogo dove viene svolta l’attività amministrativa (Cass. n. 23719/2014; Cass. n. 6886/2012) ed è, sicuramente, attività amministrativa quella di tenuta delle scritture contabili”.

Il Collegio dunque, accolto il di ricorso incidentale del contribuente, decidendo nel merito ha cassato la sentenza impugnata ritenendo illegittimo l’avviso di accertamento in quanto pacificamente emesso, senza che ricorressero specifiche ragioni di urgenza, prima dei sessanta giorni dall’accesso presso il professionista tenutario delle scritture contabili.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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