Dichiarazione IVA presentata oltre i 90 giorni: non viene pregiudicato il credito del contribuente né il diritto al rimborso dello stesso

by AdminStudio

 

Il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dell’IVA non coincide con quello utile per ottenere il rimborso di un credito IVA. Questo principio è stato confermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Milano, nella Sentenza 10 agosto 2023 n. 2529 della 23.a Sezione. La sentenza viene riportata nel portale della Giustizia Tributaria del MEF.

La Corte ricorda come la giurisprudenza ha affermato il principio per il quale “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta che risulti da dichiarazioni periodiche e da regolari versamenti e sia richiesta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario, qualora il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione… non è, pertanto, la presentazione della dichiarazione IVA che regge, in quanto tale, la spettanza della detrazione, ma la sussistenza dei presupposti sostanziali per la sua fruizione”. Di conseguenza, “è consentito l’esercizio della detrazione in caso di mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ove il contribuente dimostri che il diritto alla detrazione sia stato esercitato entro il termine di decadenza previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto ai sensi del D.P.R. n. 32211998, art. 8, comma 3 pro tempore” (Cass. Civ., Sez. Trib., 3066/2023).

Del resto, secondo la giurisprudenza, “non v’è perdita del credito d’imposta nel caso in cui il contribuente, che abbia regolarmente annotato tutte le fatture dalle quali scaturisca per lui il credito e operato la relativa detrazione nelle liquidazioni periodiche, non presenti poi la dichiarazione annuale” e comunque non vi è decadenza del credito N A non risultante dalla dichiarazione annuale ”purché lo stesso emerga dalle scritture contabili” sulla scorta dell’art. 18 sesta direttiva CE n. 77/388, in base alla quale per il principio di neutralità fiscale l’inosservanza del dato formale non può privare il contribuente del diritto alla detrazione dell’N A (Cass. Civ., Sez. Trib., 11671/2013).

Peraltro, l’Ufficio ritiene che “non sia stata dimostrata attraverso documentazione idonea la sussistenza contabile del credito chiesto a rimborso”. Ma anche sul punto l’impugnazione deve essere respinta. Premesso che l’atto di diniego di rimborso non sollevava questioni circa la prova dell’effettività del credito, in primo grado parte contribuente aveva prodotto la bolletta doganale in cui è riportato l’importo dell ‘IVA chiesta a rimborso, nonché distinta di pagamento, estratto conto c/c e fattura dello spedizioniere. A fronte del rilievo formulato dall’ Agenzia delle Entrate con l’appello, in secondo grado la società ha altresì prodotto -allegazione il cui contenuto l’Ufficio non ha specificamente contestato – le liquidazioni periodiche ed il registro degli acquisti, che confermano l’esistenza del credito portato in compensazione.

Viene quindi ribadito il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte:

“una volta dimostrato l’effettiva esistenza del credito, risultante dai registri Iva e i documenti già prodotti all’Ufficio, l’Amministrazione finanziaria non può negare la compensazione, pur in mancanza della dichiarazione, in quanto in tale modo la P.A. verrebbe posta nella medesima condizione in cui si sarebbe trovata qualora il contribuente avesse presentato la dichiarazione” (Cas. Civ., Sez. Trib., 3066/2023).

 

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