Deducibili gli interessi passivi su prestiti contratti per finanziare una controllata estera a titolo gratuito.

by admintrib

In un accertamento a carico di una società si era accertata l’operazione relativa al finanziamento infruttifero infragruppo a una partecipata spagnola. Dopo i gradi di merito si aveva una sentenza della CTR competente nella quale si affermava la correttezza, tra l’altro della ripresa a tassazione concernente «la rettifica del reddito per la mancanza di inerenza dei costi sostenuti per finanziarsi onde concedere un finanziamento infruttifero alla controllata estera residente in Spagna.

In sostanza secondo la CTR l’operazione di finanziamento alla controllata spagnola non troverebbe giustificazione dal lato dei costi sostenuti e non riaddebitati, seppur per motivi aziendalmente comprensibili (la partecipata era stata posta in liquidazione).

Il ricorso per cassazione della predetta sentenza è approdato alla Sezione Tributaria che ha deciso con Ordinanza 12 ottobre 2021, n. 27636 (Pres. Fuochi Tinarelli, Rel. Nonno).

Con il secondo motivo di ricorso, in particolare, la società aveva contestato la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 109, quinto comma, TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che gli interessi passivi sui finanziamenti richiesti e utilizzati per finanziare una società controllata estera residente in Spagna non siano giustificati.

Secondo i Giudici della Sezione Tributaria tale motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza della Corte stessa, infatti, «ai fini della determinazione del reddito d’impresa, gli interessi passivi, a mente dell’art. 75 comma quinto del D.P.R. n. 917 del 1986, e a differenza della precedente normativa contenuta nel D.P.R. n. 597 del 1973, art. 74, sono sempre deducibili, anche se nei limiti della disciplina dettata dal detto D.P.R. n. 917 del 1986, art. 63, che indica misura e modalità del calcolo degli interessi passivi deducibili in via generale, senza che sia necessario operare alcun giudizio di inerenza» (Cass. n. 14702 del 21/11/2001; Cass. n. 2114 del 02/02/2005; Cass. n. 22034 del 13/10/2006; Cass. n. 9380 del 21/04/2009; Cass. n. 10501 del 14/05/2014).

A tal riguardo è stato chiarito come nella determinazione del reddito d’impresa «resta precluso tanto all’imprenditore quanto all’Amministrazione finanziaria dimostrare che gli interessi passivi afferiscono a finanziamenti contratti per la produzione di specifici ricavi, dovendo invece essere correlati all’intera attività dell’impresa esercitata. Gli interessi passivi, infatti, sono oneri generati dalla funzione finanziaria che afferiscono all’impresa nel suo essere e progredire, e dunque non possono essere specificamente riferiti ad una particolare gestione aziendale o ritenuti accessori ad un particolare costo» (Cass. n. 1465 del 21/01/2009; Cass. n. 12246 del 19/05/2010; si veda, altresì, Cass. n. 10501 del 2014, cit.).

Per i Giudici di Legittimità dunque la CTR non ha fatto corretta applicazione di detti principi, avendo ritenuto indeducibili gli interessi passivi sui finanziamenti, in quanto non giustificati e in ragione dell’inapplicabilità del diritto spagnolo, ma non hanno chiarito se tali finanziamenti siano stati richiesti nell’esercizio dell’attività di impresa, con ciò falsamente applicando le disposizioni richiamate.

 

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