Cessione (o conferimento) di azienda o di ramo d’azienda: i crediti fiscali del cedente passano al cessionario senza altre formalità se non quelle pubblicitarie presso il registro delle imprese

by admintrib

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nell’Ordinanza 19 ottobre 2021, n. 28787 (Pres. Virgilio, Rel. Saija) ha trattato della vicenda di un recupero IVA a credito con cartella di pagamento per carenti versamenti IVA, per complessivi € 350.031,00, oltre interessi e sanzioni. Tale credito era in effetti stato ricevuto dalla società che lo aveva utilizzato (conferitaria) in fase di conferimento di ramo d’azienda, risultando maturato preventivamente in capo alla conferente.

Per l’Agenzia delle Entrate ricorrente, poiché il conferimento di un ramo d’azienda determina la cessione del credito, occorre che detta cessione sia notificata all’Amministrazione finanziaria per poter spiegare effetto, accertamento del tutto omesso dal giudice d’appello, con conseguente erroneità della decisione, laddove s’è ritenuta sussistente ed efficace la cessione stessa.

Lamentava altresì che dal conferimento fossero stati esclusi i debiti e i crediti fiscali mentre la CTR aveva valorizzato il fatto che il credito fosse esistente in capo alla conferente e che esso non fosse stato utilizzato da questa. Per la ricorrente tale aspetto, ricavato dai fatti, avrebbe solo una valenza sussidiaria rispetto all’atto di conferimento.

Per la Corte – al contrario di quanto sostenuto dall’Agenzia – il criterio del riferimento al comportamento successivo tenuto dalle parti dopo la conclusione del contratto non ha affatto natura sussidiaria; la CTR ha infatti ritenuto, con valutazione condivisa pienamente dai Giudici di Legittimità, che “Nell’interpretazione del contratto, che è attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione, il carattere prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell’art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell’accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti; pertanto, sebbene la ricostruzione della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell’interpretazione letterale delle clausole, assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all’art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti” (Cass. n. 20294/2019; Cass. n. 13595/2020).

Sulla questione dell’efficacia della cessione dell’azienda (o di un suo ramo) riguardo al credito IVA, è stato in verità di recente affermato da questa stessa Sezione che “In caso di cessione dell’azienda, il credito IVA relativo all’azienda ceduta può essere escluso dalla cessione del compendio aziendale, essendo la disciplina prevista dagli artt. 2558, 2559 c.c. derogabile per volontà delle parti, salva la notifica, ai fini della opponibilità della cessione all’amministrazione finanziaria, della cessione del credito IVA a termini dell’art. 69, comma 1, r.d. n. 2440/1923, in deroga al disposto di cui all’art. 2559 cod. civ. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui il credito IVA sia stato escluso dalla cessione dell’azienda, il cedente è legittimato a richiederne il rimborso, ove ne sussistano presupposti” (Cass. n. 33965/2019).

Viene in conclusione affermato il seguente principio di diritto: “Il conferimento di un’azienda (o di un suo ramo) in una società costituisce una cessione d’azienda, che comporta per legge – salvo patto contrario – la cessione dei crediti relativi al suo esercizio, compresi i crediti d’imposta vantati dal cedente nei confronti dell’erario, sicché, ai fini dell’efficacia nei confronti di quest’ultimo, non occorre procedere alla notifica ai sensi dell’art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, discendendo i relativi effetti dall’adempimento delle formalità pubblicitarie presso il registro delle imprese, secondo quanto disposto in via generale dall’art. 2559 c.c.”.

 

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