Con risposta ad interpello n. 719 del 18 ottobre 2021 le Entrate hanno chiarito come l’accordo di ristrutturazione disciplinato dalla legge fallimentare (art. 182 bis) non rappresenti una causa ostativa per l’accesso ai crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, in ricerca e sviluppo e in formazione 4.0, previsti dalla legge di bilancio 2020.
Nei fatti la società Istante chiedeva chiarimenti all’Ufficio circa la possibilità di accedere ai crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, in ricerca e sviluppo e in formazione 4.0, previsti dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), essendo la stessa stata coinvolta in un accordo di ristrutturazione dei debiti finanziari di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (“legge fallimentare”) conclusosi positivamente nel corso del 2020.
L’Agenzia nell’occasione ha ricordato come i commi 186 e 199 della legge di bilancio 2020, , in materia di credito di imposta in beni strumentali nuovi e per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, escludono dall’agevolazione “le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni”.
Del resto come precisato dall’Ufficio la circostanza che norma di esclusione menzioni soltanto il concordato liquidatorio e non quello in continuità può considerarsi espressiva della volontà del legislatore di escludere dalla disciplina agevolativa solo le imprese assoggettate a procedure che hanno una finalità liquidatoria dell’attività aziendale.
L’Amministrazione ha dunque chiarito come l’accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis della legge fallimentare non rappresenta una causa ostativa all’accesso al credito d’imposta industria “4.0”; lo stesso infatti si concretizza in un istituto avulso da finalità liquidatorie che consente all’impresa di far fronte ad uno stato di difficoltà (l’imprenditore in stato di crisi può concordare con i creditori, purché rappresentanti almeno il 60% del totale, le modalità attraverso le quali riportare l’attività aziendale ad una condizione di normalità).