Con risposta ad interpello n. 718 del 15 ottobre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla spettanza del credito d’imposta riconosciuto per l’acquisto di beni nuovi strumentali “4.0” nel caso in cui gli stessi siano concessi in comodato d’uso a terzi.
Nei fatti l’Istante, una società operante nell’ambito della produzione e vendita di articoli in plastica, chiedeva all’Amministrazione chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del credito d’imposta riconosciuto per l’acquisto di beni strumentali nuovi “4.0” (articolo 1, comma 189, della legge di bilancio 2020) nel caso in cui detti beni fossero installati presso i centri produttivi dei fornitori (ubicati nel territorio dello Stato) della società ed utilizzati in comodato nell’ambito di un’attività strettamente funzionale alle esigenze aziendali della stessa.
Come ricordato dall’Agenzia con l’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge di bilancio 2020, è stata rimodulata la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”. Detta disposizione ha previsto, in luogo della maggiorazione del costo ammortizzabile prevista dalle precedenti discipline (cc.dd. “super ammortamento” e “iper ammortamento”), il riconoscimento di un credito d’imposta in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili, alle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Rimandando alla circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 (in considerazione delle numerose analogie tra la disciplina del super e dell’iper ammortamento e la disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi) l’Ufficio ha sottolineato come nell’ipotesi di beni concessi in comodato d’uso a terzi il comodante può beneficiare dell’agevolazione, a condizione che i beni in questione siano “strumentali” ed “inerenti” alla propria attività.
In particolare, nell’ipotesi di comodato, il predetto documento di prassi ha chiarito come i beni “anche se fisicamente non collocati nel luogo di ordinario svolgimento dell’attività e anche se non utilizzati in maniera diretta possono considerarsi parte integrante del complesso di beni organizzati dall’imprenditore ai fini del raggiungimento delle finalità dell’impresa qualora favoriscano il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali con il comodatario e la diffusione sul mercato dei prodotti commercializzati, costituendo un “mezzo” per il raggiungimento del “fine” della società comodante, che è quello della produzione di ricavi” e che detti beni dovranno essere utilizzati dal comodatario “nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno in ogni caso cedere le proprie utilità anche all’impresa proprietaria/comodante”.
Alla luce dei chiarimenti forniti l’Agenzia ha dunque confermato all’Istante la possibilità di accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi a condizione che lo stesso, relativamente ai beni concessi in comodato, sia in grado di dimostrare di trarre utilità (i.e. produzione di ricavi, cfr. circolare n. 196/E del 16 maggio 2008) dalla stipula dei contratti di comodato con i fornitori.
