La sentenza “Amper Metal”, causa C-334/20 del 25 novembre 2021, della Corte di Giustizia dell’Unione europea, chiarisce, con riferimento al caso di un contribuente ungherese, la corretta interpretazione del concetto di “utilizzo” dei beni e servizi acquistati, affinché sia possibile detrarre l’IVA a monte,
Il riferimento è l’art. 168 della Direttiva n. 2006/112/CE, il quale menziona i beni e servizi acquistati dal soggetto passivo per compiere operazioni soggette ad imposta.
Nel caso specifico le autorità fiscali ungheresi avevano contestato la detrazione relativamente a sponsorizzazioni di gare automobilistiche relativamente alle quali non era stata riconosciuta l’inerenza relativamente all’attività esercitata dalla società.
Ciò in virtù del fatto che la normativa ungherese consente l’esercizio della detrazione nella misura in cui i beni e servizi acquistati abbiano una correlazione coi ricavi, in termini di efficienza.
La Corte, esclude categoricamente l’interpretazione in chiave economica del concetto di utilizzo. Come in molti altri precedenti viene privilegiato il principio di neutralità dell’IVA, sul semplice presupposto della destinazione dei beni e servizi acquistati, valutata in ottica prospettica, avendo cioè riguardo all’intenzione del soggetto passivo di impiegare i beni e servizi acquistati “a monte” nell’ambito di un’attività economica che dà luogo alla realizzazione di operazioni imponibili “a valle”.
Ciò anche solo in funzione di una potenziale utilità, non soggetta ad essere valutata in termini di correlazione costo-ricavo ma solo in funzione dell’attività esercitata ed indipendentemente dall’economicità del risultato.
Inoltre la base imponibile dell’IVA deve essere sempre determinata in funzione del corrispettivo effettivamente pagato e non del valore normale, inteso come prezzo normale di vendita dei beni e servizi ceduti.
Quindi la detrazione prescinde dal valore di mercato dei beni e servizi acquistati.