La sentenza della Corte di giustizia del 13 febbraio 2026 nella causa C‑527/24, Harry et Associés, interviene in modo incisivo su un nodo delicato: può un disguido informatico dell’amministrazione trasformare una domanda di rimborso IVA “regolarmente presentata” in un’istanza giuridicamente inesistente, con perdita del diritto e sbarramento dell’accesso al giudice? La risposta della Corte è nettamente negativa e comporta una correzione di rotta rispetto a taluni approdi della giurisprudenza italiana in tema di rimborsi “esteri” ex articolo 38‑bis2 d.P.R. 633/1972.
La vicenda nasce da una richiesta di rimborso IVA 2015 presentata da una società francese tramite il portale elettronico previsto dalla direttiva 2008/9: la domanda viene trasmessa dallo Stato di stabilimento alla struttura italiana competente e da questa ricevuta, ma un errore tecnico rende il file illeggibile; l’ufficio non esamina l’istanza, non chiede chiarimenti, non comunica il problema al contribuente. Nel successivo contenzioso sul silenzio‑rifiuto, dopo un primo grado favorevole al contribuente, la Cassazione qualifica l’istanza come “inesistente” ai fini processuali, escludendo la formazione del silenzio‑rifiuto impugnabile e legittimando, in un secondo momento, il recupero del rimborso già erogato .
Investita del nuovo giudizio contro la cartella di pagamento, la Corte di giustizia tributaria di Pescara sottopone alla Corte di giustizia due questioni centrali: se la disciplina interna, che fa discendere dalla “invisibilità” telematica della domanda l’inesistenza del silenzio‑rifiuto e l’impossibilità di agire in giudizio, sia compatibile con la direttiva IVA, la direttiva 2008/9 e i principi di neutralità, proporzionalità e buona amministrazione; e se il giudicato nazionale possa impedire, nel nuovo contenzioso, di riesaminare il diritto al rimborso alla luce del diritto dell’Unione.
La Corte riformula il quadro normativo di riferimento, richiamando gli articoli 170 e 171, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE e gli articoli 15, 20 e 23 della direttiva 2008/9, letti alla luce dei principi di neutralità e proporzionalità e dell’articolo 47 della Carta. Il diritto al rimborso per i soggetti non stabiliti è qualificato come parte integrante del meccanismo dell’IVA e corollario del principio di neutralità: quando i requisiti sostanziali sono soddisfatti, il rimborso non può essere negato per meri vizi formali, se questi non impediscono di verificare il rispetto delle condizioni di merito.
Su questa base, la Corte introduce una nuova regola applicabile: se la domanda è stata trasmessa tramite il portale elettronico dello Stato di stabilimento, è stata da questo e dallo Stato di rimborso “debitamente ricevuta” e non vi sono elementi che facciano dubitare della sua conformità ai requisiti informativi, il successivo malfunzionamento tecnico interno all’amministrazione non può giustificare la qualificazione dell’istanza come mai presentata. L’amministrazione è tenuta, invece, ad attivare i poteri di cooperazione e di richiesta di informazioni supplementari previsti dall’articolo 20 della direttiva 2008/9, informando il contribuente del problema e consentendogli di porvi rimedio (ad esempio mediante l’invio di un nuovo file leggibile).
La “vecchia regola”, fatta propria dalla Cassazione, secondo cui la domanda resa illeggibile da un disguido telematico non è idonea a far decorrere il termine per il silenzio‑rifiuto e, quindi, non consente alcun ricorso, viene così espressamente smentita perché trasferisce integralmente sul contribuente il rischio del malfunzionamento del sistema amministrativo e rende eccessivamente difficile, se non impossibile, l’esercizio del diritto al rimborso; ciò viola tanto i principi di neutralità e proporzionalità quanto il dovere di buona amministrazione, che impone all’ufficio di non restare inerte di fronte a un’anomalia tecnica di cui è (o dovrebbe essere) consapevole.
Sul piano delle garanzie processuali, la Corte valorizza l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2008/9 e l’articolo 47 della Carta: il soggetto passivo non stabilito deve disporre nello Stato di rimborso di vie di ricorso effettive, almeno equivalenti a quelle dei soggetti interni. Una costruzione che, attraverso la categoria dell’“inesistenza” dell’atto, esclude ogni effetto processuale alla domanda viziata da un disguido tecnico e, quindi, ogni accesso al giudice, è incompatibile con il principio di effettività e con il diritto a un ricorso effettivo per i diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione.
Quanto al giudicato, la Corte richiama la propria giurisprudenza (Fallimento Olimpiclub, CRPNPAC, Vueling, Baltic Container Terminal) per affermare che il principio di certezza del diritto non può tradursi in uno schermo assoluto che impedisca, in giudizi successivi, di correggere interpretazioni interne contrarie al diritto UE, specie in un ambito – come l’IVA – in cui è in gioco la neutralità dell’imposta. Nel caso concreto, l’ordinanza di Cassazione riguardava solo la qualificazione dell’inerzia amministrativa rispetto alla domanda; il nuovo giudizio ha invece ad oggetto la legittimità della cartella di recupero. Si tratta di oggetti distinti, nei quali la questione fondamentale del diritto al rimborso può e deve essere riesaminata alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, senza che le regole interne sull’estensione del giudicato possano precluderlo in modo sproporzionato.
La decisione Harry et Associés ha ricadute sistemiche sul contenzioso italiano in materia di rimborsi IVA “esteri”: impone, da un lato, di abbandonare l’orientamento che, in presenza di malfunzionamenti tecnici, nega la formazione del silenzio‑rifiuto e quindi l’accesso al giudice; dall’altro, rafforza il dovere degli uffici di attivarsi, in applicazione dei principi di buona amministrazione e proporzionalità, per consentire la regolarizzazione tecnica delle domande. Al tempo stesso, delimita l’area di espansione della cosa giudicata, impedendone un uso tale da cristallizzare, anche per il futuro, interpretazioni nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione e idonee a far gravare definitivamente l’IVA sull’operatore economico, in violazione del principio di neutralità.
