Transfer pricing e abuso del diritto: la Cassazione ribadisce l’autonomia strutturale dei due istituti.

by AdminStudio

Con Sentenza n. 4887 del 4 marzo 2026 la Sezione Tributaria della Corte di cassazione (Pres. Crucitti, Rel. Macagno) torna sul rapporto tra disciplina del transfer pricing e logiche antielusive, chiarendo la distinzione strutturale tra i due istituti.

La vicenda trae origine dalla contestazione dell’Amministrazione finanziaria relativa ad un finanziamento infragruppo concesso da una società italiana alla controllante estera ad un tasso di interesse del 2%, ritenuto inferiore al valore normale di mercato. L’Ufficio aveva quindi proceduto alla rettifica del reddito della contribuente sulla base dell’art. 110, comma 7, TUIR, assumendo che il tasso applicato fosse incongruo rispetto alle condizioni di mercato. La Commissione tributaria regionale aveva tuttavia annullato l’accertamento, valorizzando l’assenza di prova di un vantaggio fiscale indebito derivante dall’operazione.

Nel giudizio di legittimità, la Corte coglie l’occasione per ribadire un principio ormai consolidato: la disciplina del transfer pricing non ha natura antielusiva in senso proprio.

Essa è infatti diretta principalmente ad assicurare la corretta ripartizione della potestà impositiva tra Stati diversi, evitando che i rapporti infragruppo possano alterare la localizzazione delle basi imponibili attraverso la manipolazione dei prezzi di trasferimento. In tale prospettiva, il presupposto dell’intervento dell’Amministrazione non è la dimostrazione di un intento elusivo né di un concreto vantaggio fiscale, ma la semplice divergenza tra il prezzo praticato e il valore normale determinato secondo il criterio della libera concorrenza.

Proprio su questo punto la pronuncia assume particolare rilievo, poiché prende le distanze dall’impostazione adottata dalla Commissione regionale, la quale aveva ricondotto la disciplina dei prezzi di trasferimento alla logica dell’abuso del diritto, ritenendo necessario accertare la sussistenza di un vantaggio fiscale indebito.

Secondo la Cassazione, tale ricostruzione non è coerente con la funzione della norma: l’art. 110, comma 7, TUIR opera infatti come regola di determinazione del reddito basata sul criterio del valore normale e non come clausola generale di contrasto a fenomeni elusivi.

La distinzione tra le due categorie emerge chiaramente anche sul piano dell’onere della prova.

In materia di transfer pricing, l’Amministrazione deve dimostrare l’esistenza di operazioni infragruppo concluse a condizioni apparentemente non allineate a quelle di mercato; spetta invece al contribuente provare che le condizioni applicate sono conformi al principio di libera concorrenza oppure giustificate da specifiche ragioni economiche.

Diversamente, nell’ambito delle clausole antielusive, l’Amministrazione è chiamata a dimostrare la presenza di un vantaggio fiscale indebito e l’assenza di valide ragioni extrafiscali.

La Corte respinge dunque il ricorso dell’Agenzia delle Entrate chiarendo che la verifica della conformità al principio di libera concorrenza costituisce il perno dell’accertamento in materia di prezzi di trasferimento, senza che sia necessario dimostrare un intento elusivo o un concreto risparmio d’imposta.

 

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