Concetto di edificabilità omogeneo sia per l’imposizione che per le agevolazioni.

by Luca Mariotti

Interessante sentenza della Corte di Cassazione in materia di agevolazioni tributarie sui trasferimenti di terreni edificabili (n. 1933 del 4 febbraio 2015). In essa, come vedremo, i principi dello Statuto ed in particolare quello di buona fede, vengono richiamati per dare una interpretazione uniforme al concetto di edificabilità dei terreni sia in ambito di presupposto impositivo che, nel caso specifico, di spettanza delle agevolazioni connesse al trasferimento degli stessi.

La Corte, in particolare, ha ritenuto fondato il ricorso con cui la ricorrente (una società di costruzioni) ha dedotto che, nel ritenere legittima la revoca dell’agevolazione, la CTR abbia violato l’art.33, co. 3, della L. n. 388 del 2000, come integrato dall’art. 76 della L n. 488 del 2001 e 2 della L.n. 350 del 2003.Tale norma prevede che sono soggetti all’imposta di registro dell’1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento. Nell’ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, parificati ai fini in esame, al piano particolareggiato di iniziativa pubblica, l’art. 2, co 30, della L. n. 350 2003 dispone che le agevolazioni fiscali “si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore”.Secondo la Corteetenuto conto della ratio legis anzidetta, va, anzitutto, confermato il prevalente orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 20864 del 2010; n. 7898 del 2012) secondo cui: “In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all’art. 33, comma 3 della legge n. 388 del 2000 (…) si applica anche nel caso in cui al momento della registrazione dell’atto di trasferimento, pur sussistendo l’inserimento dell’immobile in un piano particolareggiato, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune, come indicato nell’art. 2 della legge n. 350 del 2003, sempreché sia rispettato il termine quinquennale per l’utilizzazione edificatoria”, e ciò in quanto l’art. 2, co 30, della L. n. 350 del 2003 sancisce che la sottoscrizione della convenzione dà comunque diritto all’agevolazione e non stabilisce che la sottoscrizione della convenzione deve precedere l’atto di disposizione; e, va, inoltre, affermato che l’agevolazione dev’essere riconosciuta anche nell’ipotesi, qui in rilievo, di area inserita in un piano di lottizzazione non ancora redatto o approvato alla data di rogiti di trasferimento del bene, tenuto conto che, anche in questo caso, si è in presenza di un’area edificabile nel senso sopra specificato, semprecchè, beninteso, il piano poi venga redatto e “regolarmente approvato” e le costruzioni siano state realizzate tempestivamente e nel rispetto delle norme urbanistiche di riferimento.Tale conclusione non è preclusa dalla natura di jus singulare che viene generalmente riconosciuta alle norme fiscali agevolatici in quanto considerate derogatorie rispetto alle norme impositive altrimenti applicabili alle fattispecie considerate, tenuto conto che anche le norme agevolatrici possono presentare margini interpretativi. Altrimenti si potrebbe prospettare una diversa valutazione delle caratteristiche edificatorie del fondo, a seconda che ne consegua o meno un utile a favore dell’erario (nel primo caso, ai fini del calcolo della plusvalenza, o dell’inapplicabilità del sistema di valutazione automatica previsto dall’art. 52, co 4, del TU registro, nel secondo caso, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione), e finirebbe col contrastare con il principio di collaborazione e buona fede di cui all’art. 10, co 1, dallo Statuto dei diritti del contribuente, le cui norme, emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. e qualificate espressamente come principi generali dell’ordinamento tributario, costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie.

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