Comportamento antieconomico: prova del corretto operato a carico del contribuente.

by Luca Mariotti

Ancora una sentenza in tema di antieconomicità e riflessi sull’accertamento con il metodo induttivo ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 1972.

Si tratta della Sentenza 1° luglio 2015, n. 13468 della Corte di Cassazione nella quale si esamina il caso di una società accertata sulla base di anomalie ed incongruenze tra costi di produzione e componenti positivi di reddito.

Tra le altre questioni sollevate la società ricorrente lamenta il fatto che la CTR non abbia tenuto nel dovuto conto delle eccezioni in tema di indeducibilità dei costi (quarto motivo). E su questo la Corte accoglie le doglianze.

Insomma secondo gli Ermellini, da un punto di vista metodologico, è da ribadire che “nel giudizio tributario, una volta contestata dall’erario l’antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell’economia, incombe sul medesimo l’onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo – in difetto – pienamente legittimo il ricorso all’accertamento induttivo da parte dell’amministrazione, ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 1972” (Cass. 6918/2013; v, tra le tante, anche 14091/2013).

Si ribadisce anche come la Corte abbia da tempo chiarito tema di accertamento induttivo dei redditi d’impresa, consentito dall’art. 39, primo comma, lett. d) del settembre 1973, n. 600 sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l’atto di rettifica, qualora l’ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, nel senso che null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse (Cass. 14068/2014).

Ovviamente tutto ciò deve prevedere, a contrario, che tutte le ragioni esposte dal contribuente vengano adeguatamente considerate e, se del caso, accolte. Da qui la legittimità del metodo adottato dai verificatori, ma anche l’accoglimento quarto motivo del ricorso relativamente alla mancata considerazione di talune argomentazioni prodotte.

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2023 – Associazione culturale “il tributo” Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481
Restyling by Carmelo Russo