Impresa di fatto effettivamente inattiva? Impossibili gli accertamenti bancari.

by Luca Mariotti

La Sentenza 30 giugno 2015, n. 13369 della Corte di Cassazione propone un caso interessante con riferimento alle indagini finanziarie di cui all’articolo 32 del DPR 600/73 e all’articolo 51 del decreto IVA.

Si tratta di un accertamento sulla base delle risultanze di tale modalità di controllo condotto su un’attività di impresa che, dai verbali della Guardia di Finanza, risulterebbe effettivamente inattiva con riferimento all’anno di indagine.

La conclusione della CTR era stata quella di escludere la possibilità di un accertamento basato sui versamenti e prelevamenti in quanto gli uni e gli altri non avrebbero potuto essere riferiti all’attività di impresa, di fatto non esercitata, col risultato di caducare le presunzioni contenute nelle norme richiamate.

Il fatto che la censura dell’Agenzia davanti alla Cassazione sia quella di violazione di legge con riferimento proprio alle norme di cui sopra, rende importante la chiave di lettura che la Corte dà delle stesse. Riemerge quindi l’ipotesi di una valenza di presunzione legale delle regole sugli accertamenti bancari, che tuttavia la Corte dimostra di non condividere.

Malgrado quindi le regole ricolleghino ai prelevamenti e ai versamenti bancari delle conseguenze, la presunzione deve arrestarsi di fronte ai fatti. E se non c’è impresa non c’è presunzione che tenga. Meno che mai legale, quindi, e che valuti l’aspetto formale (la qualifica di imprenditore dal lato giuridico/fiscale) rispetto alle reali circostanze.

Secondo la Corte, allora, la censura di violazione di legge prospettata nel ricorso non può trovare accoglimento.

In linea di diritto viene ribadito il principio invocato dalla difesa erariale, espresso dalla prevalente giurisprudenza per cui, quando sussistono flussi finanziari che non trovano corrispondenza nella dichiarazione dei redditi, i dati risultanti dai conti correnti bancari possono essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito ricavato da tale attività, incombendo al contribuente l’onere di dimostrare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti (sentenze nn. 9573/07, 18111/09, 10578/11, 19692/11). Ma nella sentenza gravata, tuttavia, secondo la Cassazione, la Commissione Tributaria Regionale non mette in discussione il principio di diritto che i dati risultanti dai conti correnti bancari possono essere utilizzati per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta (e non solo per dimostrare l’ammontare dei relativi ricavi, dovendo l’esistenza dell’attività risultare provata aliunde) “ma – con una valutazione di fatto censurabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione, e non censurata in ricorso – ha ritenuto che la presunzione di esercizio di attività occulta basata sui movimenti dei conti bancari del contribuente, ai sensi degli articoli 32 d.p.r. 602/773 e 51 d.p.r. 633/72, sarebbe stata nella specie superata dall’accertamento positivo, operato nel verbale di contestazione della Guardia di Finanza, che nell’anno in esame il sig. A. non aveva mai svolto attività nel ramo dei lavori edili”.

Poco convincente appare infine, su queste premesse, la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

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