Leasing e restituzione del bene: variazione IVA con limiti (Corte UE 2 luglio 2015 causa C 209/14).

by Luca Mariotti

La Corte di Giustizia UE, con una Sentenza del 2 luglio 2015 (Causa C‑209/14) si interessa di un caso sorto in ambito tributario della Slovenia e che investe la tassazione di un contratto di sale and lease back nell’eventualità in cui non tutti i canoni siano pagati e il bene dato a leasing torni al locatore che lo cede a terzi.

Nel 2008, la NLB, concede due mutui alla Domino ing, d.o.o.. I mutui erano finalizzati all’acquisto di beni immobili per la costruzione di alloggi e che la NLB avrebbe potuto procedere, qualora avesse voluto, al finanziamento della costruzione di tali alloggi, al quale essa riconosceva di essere interessata. Con tali mutui, la Domino ha acquistato beni immobili i cui precedenti proprietari erano parti terze rispetto ai contratti stipulati tra la NLB e la Domino.

Nell’aprile 2009, la NLB e la Domino hanno stipulato due gruppi di contratti i quali, secondo le indicazioni del Vrhovno sodišče (Corte suprema), costituiscono un’operazione cosiddetta di «sale and lease back». Da un lato, con due contratti di compravendita, la NLB è divenuta proprietaria degli immobili che la Domino aveva precedentemente acquistato e, dall’altro, con due contratti di leasing, essa si è simultaneamente impegnata a dare in locazione tali immobili alla Domino per periodi di alcuni mesi. I contratti di leasing prevedevano che, prima della loro scadenza, la Domino dovesse optare per una delle tre opzioni previste, vale a dire a) prorogare la durata dei contratti, b) restituire gli immobili alla NLB, oppure, infine, 3) esercitare l’opzione di acquisto di cui disponeva su tali immobili, versando in questo caso l’insieme delle rate di cui era debitrice nei confronti della NLB.

In occasione della conclusione dei contratti di leasing, la NLB ha versato l’IVA sull’importo fatturato alla Domino con tali contratti, ossia la somma corrispondente all’insieme delle rate mensili, comprese le opzioni di acquisto riconosciute a quest’ultima.

Poiché allo scadere dei contratti di leasing la Domino non ha pagato tutte le rate di cui era debitrice nei confronti della NLB, quest’ultima, come consentito dai suddetti contratti, ha ripreso possesso degli immobili oggetto di leasing. Nel luglio 2010, la NLB ha venduto i suddetti immobili a una società terza, vale a dire la Sava IP, d.o.o. dichiarando al contempo l’IVA dovuta in tale occasione.

A seguito dell’inadempimento delle obbligazioni della Domino derivanti dai contratti di leasing, la NLB ha chiesto il rimborso dell’importo dell’IVA dichiarata per un ammontare pari al valore delle opzioni di acquisto previste da tali contratti. A tal fine la NLB e la Domino hanno redatto, conformemente ai contratti di leasing, un rendiconto finale ai sensi del quale la NLB ha versato alla Domino una somma corrispondente alla differenza tra, da un lato la plusvalenza realizzata grazie al prezzo ottenuto con la vendita degli immobili alla Sava IP e, dall’altro, gli importi non corrisposti dalla Domino, comprese le opzioni di acquisto.

La richiesta di rimborso è stata respinta e, dopo varie vicende giudiziarie, la Corte slovena competente, nel rinviare alla Corte UE, ha posto alcune questioni di interpretazione.

In primo luogo se il contratto di leasing così congegnato costituisse una cessione di beni o una prestazione di servizi.

Secondo la Corte UE nell’ipotesi in cui il contratto di leasing relativo ad un immobile preveda o il trasferimento di proprietà al conduttore alla scadenza di tale contratto, o che il conduttore disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà di detto immobile, segnatamente che gli venga trasferita la maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà legale di quest’ultimo e che la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene, l’operazione risultante da un siffatto contratto deve essere equiparata a un’operazione di acquisto di un bene di investimento (v., in tal senso, sentenza Eon Aset Menidjmunt, C‑118/11, punto 40).

 

In secondo luogo si è posto il problema di capire se, nelle circostanze della controversia principale, l’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che la restituzione al locatore di un bene immobile oggetto di leasing costituisce un caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo ai sensi di tale disposizione.

E su questo punto i Giudici europei precisano che l’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che esso non consente ad un soggetto passivo di ridurre la propria base imponibile allorché esso abbia effettivamente percepito la totalità dei pagamenti come contropartita della prestazione che ha fornito ovvero allorché, senza che il contratto sia stato risolto o annullato, l’altra parte contrattuale non è più debitrice, nei confronti del soggetto passivo, del prezzo convenuto. Quindi occorre che vi sia una risoluzione contrattuale o un annullamento per emettere il documento di variazione IVA.

In terzo luogo il giudice del rinvio chiede se il principio di neutralità fiscale debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un soggetto passivo versi l’IVA una prima volta al momento della conclusione di un contratto di leasing comprendente un’opzione di acquisto, e una seconda volta quando cede il bene oggetto di tale contratto ad una società terza a seguito dell’inadempimento, da parte del conduttore del contratto di leasing, delle obbligazioni di quest’ultimo.

Su questo punto la conclusione della Corte UE è che il principio di neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, da un lato, una prestazione di leasing relativa a beni immobili e, dall’altro, la cessione di tali beni immobili a un terzo (rispetto al contratto di leasing), formino oggetto di una distinta imposizione ai fini dell’IVA, nei limiti in cui tali operazioni non possono essere considerate come una prestazione unica, il che deve essere valutato dal giudice del rinvio.

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