Cessionario estero non identificato al VIES: non è recuperabile l’iva in capo al cedente in buona fede.

by Luca Mariotti

Questo in sintesi il principio elaborato dalla Corte UE nella Sentenza del 9 novembre 2014 causa C492/13.

Il soggetto cedente in questione è bulgaro ed ha effettuato una cessione intracomunitaria in Grecia in regime di non imponibilità (la traduzione menziona la parola “esenzione”).

A seguito di una verifica nella banca dati elettronica del sistema di scambio di informazioni in materia di IVA (VIES) («VAT Information Exchange System») l’amministrazione tributaria bulgara ha emanato un avviso di detrazione e di rimborso nei confronti della società bulgara. In tale avviso, essa indicava che, sulla scorta di un controllo nella banca dati VIES, risultava che la società cessionaria greca era identificata ai fini dell’IVA e disponeva di numero di partita IVA valido. Ma la società cessionaria non ha né dichiarato l’acquisto intracomunitario né versato l’IVA in Grecia.

In occasione di una successiva verifica fiscale, allora, l’amministrazione tributaria bulgara ha consultato nuovamente la banca dati VIES e in tale frangente ha constatato che la società greca non era più identificata ai fini dell’IVA. Pertanto l’amministrazione bulgara ha emanato un avviso di accertamento in rettifica nei confronti della cedente, assoggettando le operazioni di vendita alla società greca all’IVA, in quanto quest’ultima società non era identificata ai fini dell’IVA in un altro Stato membro, sicché la condizione di esenzione da tale imposta, vertente sulla qualità di soggetto passivo dell’acquirente e prevista all’articolo 7, paragrafo 1, dello ZDDS, non era adempiuta.

La Corte ritiene operanti, nel caso specifico, i principi di neutralità fiscale, proporzionalità e legittimo affidamento. Questi risulterebbero violati per effetto di una prassi amministrativa e di una giurisprudenza in base alle quali competesse al venditore – il mittente risultante dal contratto di trasporto – verificare l’autenticità della firma dell’acquirente e accertare se essa appartenga a una persona rappresentante la società – l’acquirente –, a un suo dipendente in possesso di corrispondente posizione o a persona delegata. In una fattispecie del genere è invece applicabile l’articolo 138 paragrafo 1, della direttiva 2006/112 (che regole le esenzioni nelle cessioni intracomuntarie). Esso è munito di efficacia diretta e può essere applicato direttamente dal giudice nazionale.

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