Canoni di leasing per automezzi: la deducibilità è legata alla funzione strumentale rispetto all’attività di impresa, senza limiti derivanti dalla proprietà o dal noleggio

by admintrib

Con sentenza n. 1 del 4 gennaio 2022 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Cirillo, Rel. D’Angiolella) ha ribadito il principio di diritto per cui la deducibilità delle spese di utilizzo degli autoveicoli è legata esclusivamente alla funzione strumentale degli stessi rispetto all’attività di impresa, senza limiti derivanti dalla proprietà o dal noleggio.

Nei fatti con avviso di accertamento l’Agenzia delle entrate contestava ad una S.p.A. operante nel settore dell’edilizia specializzata ai fini Irpef ed Irap per l’anno 2003, tra gli altri, l’indeducibilità di costi per rimborsi chilometrici riguardanti l’utilizzo di un’autovettura non intestata alla società ma detenuta in leasing per euro 16.505,42. La CTP accoglieva parzialmente l’appello della società, mentre la CTR ribaltando la decisione di primo grado accoglieva il gravame dell’Ufficio. La società presentava dunque ricorso per cassazione censurando l’insufficienza motivazionale della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto indeducibili i costi relativi all’automezzo in quanto intestato ad una società di leasing.

Come ricordato dalla Corte il combinato disposto di cui agli artt. 164 e 95 del TUIR lega la deducibilità delle spese di utilizzo degli autoveicoli esclusivamente alla loro funzione strumentale rispetto all’attività di impresa, senza limiti derivanti dalla “proprietà” o dal “noleggio” degli stessi. Peraltro l’art. 95 richiamato consente espressamente la deducibilità dei costi derivanti dall’uso di autoveicoli noleggiati, cui il leasing afferisce, col solo limite percentuale della potenza fiscale.

Come precisato dai Giudici di Legittimità nell’occasione resta inteso che “per i veicoli non disciplinati dal TUIR è principio assolutamente pacifico che si applica il principio generale dell’inerenza (art. 109, c. 5 t.u.i.r.)” con la conseguenza che “I canoni di leasing, rappresentano, dunque, per l’utilizzatore, in via generale, un costo deducibile, sempre che il bene oggetto del contratto sia strumentale all’attività di impresa e, quindi, inerente”.

La Corte, accolto il ricorso con rinvio per carenza motivazionale, ha dunque chiarito come la CTR, nella parte in cui ha escluso la deducibilità dei costi relativi all’utilizzo dell’autovettura in quanto detenuta in leasing, non abbia fatto corretta applicazione della normativa di riferimento. Il Giudice di appello avrebbe dovuto operare un giudizio sull’inerenza dei relativi costi anche se derivanti da un contratto di leasing – ovvero se i costi derivanti dall’utilizzo in leasing dell’autovettura, fossero inerenti e quindi strumentale per l’esercizio dell’impresa – ed infine, calcolare la potenza fiscale per i limiti percentuali della deduzione.

 

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