Non c’è litisconsorzio necessario tra società e soci in caso di imputazione del reddito di partecipazione ai soci per ristretta base partecipativa. Tutto giusto?

by admintrib

Diciamo la verità.

Non convince la prospettazione da parte della Suprema Corte dell’accertamento per trasparenza ai soci di società di capitali, per più di un profilo, e sarebbe forse ora che il Legislatore, se avesse a cuore le esigenze di rispetto dei Principi e non soltanto di gettito, intervenisse presto.

Lo si osserva leggendo la motivazione della Ordinanza 4 gennaio 2022, n. 94 della Sezione Tributaria (Pres. Sorrentino, Rel. D’Aquino).

E’ noto in particolare che “l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi” (Corte di Cassazione n. 17353 del 19 agosto 2020 e molte altre).

Quindi c’è un legame inscindibile tra il reddito della società e quello da esso dipendente dei soci.

Quando però il collegamento per Legge non c’è ma si rileva per presunzione, come nelle società di capitali, le stesse regole non valgono. Perché

Sul punto la ordinanza non si esprime facendo un sostanziale copia/incolla di precedenti massime: “Va ribadito, sotto questo profilo, che secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di socio di società di capitali, avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati a carico della società partecipata, non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci, sussistendo unicamente il nesso di pregiudizialità-dipendenza tra l’accertamento sociale e quello dei soci (Cass., Sez. VI, 8 ottobre 2020, n. 21649; Cass., Sez. VI, 28 agosto 2017, n. 20507; Cass., Sez. V, 10 gennaio 2013, n. 426; Cass., Sez. V, 31 gennaio 2011, n. 2214). Il mancato intervento (in astratto) di uno dei soci della società di cui è stata predicata la ristretta base non comporta violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992”.

E’ evidente a giudizio di chi scrive che una situazione di minor definizione normativa dovrebbe portare con sé maggiori tutele e certo non minori. Può tenere una situazione del genere sotto il profilo della ragionevolezza?

Altra questione. Una volta imputato il reddito spetta al contribuente difendersi. Ovviamente non basterà produrre degli estratti conto a dimostrazione che il reddito non è stato percepito. La prova rischia allora di essere diabolica. Anche in questo caso tutto si risolve con il copia/incolla: “La sottrazione agli effetti della presunzione dell’operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, richiede che il socio assolva all’onere della prova contraria del fatto che gli stessi siano stati accantonati o reinvestiti (Cass., Sez. V, 11 agosto 2020, n. 16913; Cass., Sez. VI, Sez. 6 – 5, 24 gennaio 2019, n. 1947; Cass., Sez. V, 22 novembre 2017, n. 27778; Cass., Sez. V, 2 marzo 2011, n. 5076). In caso contrario, la maggior redditività della società, che consegua a maggiori utili accertati (come, peraltro, avvenuto in parte nel presente giudizio, come parte ricorrente stessa osserva: pag. 7 ricorso), ovvero al disconoscimento di costi, si ripercuote sui soci in virtù dell’applicazione della suddetta presunzione di redistribuzione degli utili (Cass., Sez. V, 19 dicembre 2019, n. 33976)”.

 

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