Canone RAI? Non è commisurato alla fruizione del servizio. Hai le reti oscurate? Paghi ugualmente.

by Luca Mariotti

Lo sapevamo in fondo. Il canone RAI non è una tassa relativa ad un servizio. E’ un’imposta correlata ad una manifestazione di capacità contributiva che risiederebbe nel possesso di “uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” (RDL 21/02/1938 n. 246). Ce lo conferma l’Ordinanza 2 febbraio 2016 n. 1922 della Cassazione che ribadisce il principio al punto di ritenere ininfluente, rispetto all’obbligazione tributaria, la circostanza di aver oscurato i canali RAI.

In essa si richiama la celebre sentenza delle Sezioni Unite (n. 24010 del 20 novembre 2007) in cui si era affermato il principio della non correlazione del tributo alla fruizione di un servizio. Ciò per la verità per inquadrare la giurisdizione in ambito tributario e non in un contesto privatistico.

Ebbene tali affermazioni sono riprese nell’ordinanza de quo proprio per valorizzare la conclusione per cui il canone costituisce una prestazione tributaria fondata sulla legge e non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio); la richiesta di oscuramento dei canali Rai, infatti, non rientra nel novero dei fatti estintivi dell’obbligo di pagamento del canone previsti dall’art. 10 di tale R.D.L.”

Forse il richiamo più diretto sarebbe stato, questioni di giurisdizione a parte, la Sentenza del 26 giugno 2002 n. 284 della Corte Costituzionale che ci aveva già detto che il canone RAI “Benché all’origine apparisse configurato come corrispettivo dovuto dagli utenti del servizio [fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][…] ha da tempo assunto, nella legislazione, natura di prestazione tributaria, fondata sulla legge […] E se in un primo tempo sembrava prevalere la configurazione del canone come tassa, collegata alla fruizione del servizio, in seguito lo si è inteso come imposta”.

Il quadro è dunque oggi questo. Ai contribuenti viene chiesto un tributo che ha natura di imposta. La correlazione con la capacità contributiva non fa riferimento ad altro elemento rivelatore della stessa che non sia la circostanza che un segnale prodotto e rilasciato nell’atmosfera possa essere ricevibile e sfruttabile senza limitazioni da chiunque sia dotato di un’idonea apparecchiatura tecnica.

Le entrate imputabili a questa imposta (escluse le quote IVA e di TCG) sono direttamente devolute dal governo italiano alla Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., una società per azioni (dunque formalmente privata) a cui è stata concessa la produzione e la trasmissione dei programmi del servizio pubblico radiotelevisivo.

Ricordiamo anche che, per completezza del quadro giuridico, l’11 giugno ‘95 si è votato anche per la privatizzazione della Rai. Dunque per far operare questa azienda in un regime di libera concorrenza. I Sì hanno ottenuto 54,9%.

 [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2023 – Associazione culturale “il tributo” Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481
Restyling by Carmelo Russo