Nella giungla della giurisprudenza in materia di benefici prima casa pare che stia delineandosi almeno un discrimine, con riferimento al requisito del trasferimento della residenza, tra il contribuente diligente (a cui l’agevolazione spetta) e contribuente passivo o negligente (cui la norma si applica letteralmente, decadenze incluse).
Così come qualche mese fa (Sentenza CTR Lazio 25.3.2014, n. 1829/1/2014) la stampa aveva rilanciato una sentenza che decretava di fatto la perdita dei benefici per chi non si fosse fatto trovare ai controlli della polizia municipale propedeutici al trasferimento di residenza, ora la Sezione Tributaria decide per la conferma dei benefici per il contribuente che abbia invece attivato nei termini la procedura di trasferimento di residenza ed essa non si sia perfezionata se non molto tempo dopo per le difficoltà intercorse tra comune di provenienza e comune di destinazione.
Si veda Corte di Cassazione, Sentenza 05 settembre 2014, n. 18770.