Autotutela sostitutiva: applicabile anche ai vizi sostanziali dell’atto annullato

by admintrib

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 27706 pubblicata il 21 settembre 2022 della Sezione Tributaria (Pres. Virgilio, Pres. D’Aquino) interviene in modo pesante ed incisivo sulla lettura dell’istituto dell’autotutela sostitutiva, sollevando a dire il vero qualche dubbio, che ci riserviamo di analizzare nel prossimo approfondimento mensile.

Il “fronte” della questione, che appare piuttosto “caldo” è sostanzialmente il tema delle modalità di esercizio del potere di autotutela, in merito ai rapporti tra autotutela c.d. sostitutiva e accertamento integrativo.

Si assiste negli anni più recenti, come è noto, ad una progressiva erosione della specificità dell’autotutela tributaria, lasciata alle interpretazioni di Giudici più avvezzi al diritto amministrativo (e quindi al concetto di autotutela in senso tradizionale) rispetto alla reale conoscenza del lungo e travagliato cammino dell’autotutela tributaria. Passata dal divieto assoluto (per l’indisponibilità dell’obbligazione tributaria), alle prime aperture, alla parità delle parti in giudizio nella riforma del ’92 e quindi a un rigore della pretesa tributaria in ossequio anche ai principi statutari.

Con questa progressiva erosione e col conseguente ritorno ad un concetto di autotutela di ambito amministrativo (cfr. C.Cost. 181/2017) si è poi intaccato l’ambito applicativo delle disposizioni sugli accertamenti integrativi e modificativi. Ambito che trovava un limite nel divieto, legislativamente previsto, di integrare l’accertamento in assenza di nuovi elementi. Ma la giurisprudenza sembra aver fatto venire meno anche questo limite

Nella sentenza si afferma infatti che il potere di sostituire un atto impositivo annullato con un nuovo atto, ancorché di contenuto identico al primo, privo dei vizi originari dello stesso è un preciso potere-dovere dell’Amministrazione finanziaria.

L’autotutela sostitutiva incontra solo il limite del giudicato esterno favorevole all’Amministrazione e dell’intervenuta decadenza dal potere di accertamento.

Inoltre, trattandosi di un potere di portata generale, la rinnovata emissione dell’atto impositivo non è vincolata al riscontro di vizi di carattere meramente formale, ma può investire la pretesa impositiva nel suo complesso, anche per vizi di natura sostanziale.

Sono questi gli importanti principi che è possibile desumere dall’Ordinanza della Corte di cassazione n. 27706 pubblicata il 21 settembre 2022.

Per la Corte infatti iIn tema di autotutela cd. “sostitutiva” il d.m. 11 febbraio 1997, n. 37 dispone che “non si procede all’annullamento d’ufficio o alla rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione”.

Quindi il potere di autotutela dell’Amministrazione, espressamente riconosciuto dall’art. 2-quater, comma 1, d.l. n. 564/1994, ha carattere generale e, pertanto, può essere legittimamente esercitato sino al momento in cui non si sia formato il giudicato sull’atto oggetto dello stesso ovvero, al contempo, sino a che non sia decorso il termine di decadenza, fissato dalle singole leggi di imposta, per l’emissione del (nuovo) avviso di accertamento.

Inoltre, la emissione dell’atto impositivo emendato non è vincolata al riscontro di vizi solo di carattere formale, ma può investire la pretesa impositiva nel suo complesso, quindi anche i vizi di natura sostanziale, al fine di soddisfare l’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi.

L’idea di interesse pubblico “dominante”, in questo come in altri contesti del rapporto fisco-contribuente, pare davvero poter vanificare tre decenni di civiltà tributaria e veder operare questa linea, più politica che giuridica, dalle Supreme Magistrature non può non lasciare qualche dubbio a chi sia appassionato di questa materia e ne conosca un minimo l’evoluzione dottrinaria e normativa.

Come detto, torneremo presto sul tema.

 

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