Attenzione a parlare di “retroattività” del nuovo redditometro.

by Luca Mariotti

Un’ordinanza della Cassazione, la n. 22744 del 6 novembre 2015, rifacendosi ai pochi precedenti giurisprudenziali della stessa Corte e menzionandone uno solo (Cass. 19 aprile 2013 n. 9539) sancisce che non è conferente parlare di retroattività del nuovo strumento di accertamento sintetico in vigore dal 2013.

Infatti i Decreti Ministeriali che si sono succeduti nel tempo, in quanto norme a valore procedimentale, si possono applicare ai rapporti pregressi senza per questo prefigurare una retroazione della norma a carattere sostanziale.

Su questo quadro si inserisce la questione della modifica all’articolo 38 del DPR 600/73 attuata con il D.L. n. 78 del 2010, art. 22. Tale modifica ha tracciato, nel contesto degli strumenti parametrici di determinazione del reddito in modo sintetico, secondo la Corte, una discontinuità normativa, come la stessa Corte aveva già detto in precedenza (Cass. n. 21041 del 06/10/2014).

Infatti il comma 1 dell’articolo 22 statuisce che le modifiche apportate al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, producono effetti “per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine dì dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ossia per l’accertamento del reddito relativo a periodi d’imposta successivi al 2009.

Tutto perduto quindi per chi voglia far valere il nuovo strumento, generalmente molto più mite e sensato, rispetto a quello estremamente rozzo usato per un ventennio? Probabilmente no.

In primo luogo non sarà da menzionare la retroattività delle norme.

Casomai ci permettiamo di suggerire che per richiamo ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite, le elaborazioni dei vecchi DDMM sono presunzioni neppure dotate dei requisiti di gravità precisione e concordanza (Cfr. per es. Cass. SS.UU. 18 dicembre 2009 punto 10 della motivazione). Devono essere quindi suffragate da altri elementi.

Inoltre “il contribuente potrà proporre ogni eccezione (e prova) che ritenga utile alla sua difesa, senza essere vincolato” (cfr. ancora Cass. SS.UU. 18 dicembre 2009 punto 7 della motivazione).

E la elaborazione del nuovo strumento, tra le altre circostanze anche derivanti da presunzioni, pur senza parlare di retroattività, potrà certo essere valorizzata sul piano probatorio. Una lettura costituzionalmente orientata della normativa, infatti, non reggerebbe sul piano della ragionevolezza se al contribuente venisse attribuito, considerando gli stessi elementi rivelatori di capacità contributiva, un reddito molto diverso sulla base dello strumento che si adotta o sulla base dell’anno di accertamento.

Ultima riflessione su qualche dubbio di coerenza di questo filone giurisprudenziale con i precedenti della Corte stessa. La giurisprudenza di Cassazione di qualche anno fa (non molti) ha ritenuto costantemente la possibilità di applicazione retroattiva degli studi di settore (cfr. tra le tante Cass. n. 1790 del 2005), attesa la natura più raffinata del nuovo mezzo di accertamento rispetto ai vecchi parametri o ai coefficienti presuntivi. Anche in quel caso non pare di ricordare che vi fosse continuità sul piano normativo. Eppure…..

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