Dichiarazione emendabile pro-contribuente nei termini ordinari di accertamento ed anche in giudizio.

by Luca Mariotti

Talmente ovvio il principio affermato dall’Ordinanza 3 novembre 2015 n. 22433 che si è dovuta nuovamente pronunciare la Corte di Cassazione…..

L’annosa questione della rettifica pro-contribuente delle dichiarazioni fiscali ha un riferimento normativo nell’art. 2 comma 8 dPR n. 322/98 il quale dispone che “Salva l’applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.” Il successivo comma 8-bis prevede, inoltre, che “Le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. L’eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997”.

 Quest’ultimo articolo ha dato luogo all’interpretazione delle Entrate (cfr. circolare 25 gennaio 2002 n. 6/E, Risoluzione 14 febbraio 2007 n. 24/E, Risoluzione 2 dicembre 2008 n. 459/E….) per cui le correzioni della dichiarazione a favore del contribuente non sono più possibili dopo la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo successivo.

La Corte, conformemente a precedenti pronunce, ritiene invece che il criterio della rettifica entro i termini di accertamento non sia sovvertito dalla previsione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis nel caso di dichiarazione integrativa favorevole al contribuente posto che, nell’ambito della relativa formulazione, il limite temporale dell’emendabilità della dichiarazione integrativa “non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo” appare doversi ritenere (anche per il dovuto ossequio ai principi di cui agli artt. 57 e 97 Cost, evocati dalla sopra richiamata giurisprudenza) necessariamente circoscritto ai fini dell’utilizzabilità “in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17”, indicata nella successiva proposizione della disposizione.

Quindi tale limitazione temporale vale solo per la compensazione dei crediti nascenti dalla dichiarazione integrativa.

 

Inoltre viene precisato che la dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore sia esso di fatto che di diritto commesso dal dichiarante nella sua redazione, è emendabile e ritrattabile anche in sede contenziosa, quando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico. Ciò, in quanto: a) la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti; b) un sistema legislativo che non consentisse la rettificabilità della dichiarazione darebbe luogo a un prelievo fiscale indebito, incompatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., comma 1, e dell’oggettiva correttezza dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost., comma 1 (cfr. Cass. 2226/11, 1707/07, 22021/06, S.U. 17394/02 e 15063/02).

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