Dirigenti illegittimi: “liberi tutti” dalla Cassazione.

by Luca Mariotti

La Corte di Cassazione mette un altro blocco alle istanze dei contribuenti per veder annullati gli atti dei dirigenti nominati sulla base delle norme ritenute incostituzionali dalla Sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale.

Un primo stop era stato posto, ricordiamo, dalla sentenza n. 18448 del 18 settembre 2015 che, a fronte della generale convinzione che la firma del dirigente illegittimo configurasse una nullità da inesistenza, rilevabile in ogni grado del giudizio, ha statuito che l’eccezione di nullità va invece necessariamente sollevata dal ricorrente in primo grado, non rientrando tra le eccezioni rilevabili d’ufficio.

Adesso, ripetendo la precedente sensazione di una tempestività non consueta, arrivano le sentenze 9 novembre 2015 n. 22800, 22803 e 22810 che affrontano la questione della delega di firma, una delle usuali diverse prospettazioni difensive degli Uffici di fronte alle eccezioni del contribuente.

La Corte rileva che per quanto riguarda la firma degli atti l’articolo 42 del DPR n. 600/1973 fa riferimento solo al capo dell’ufficio o ad “altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”. Ma ciò non comporta che il soggetto che firma debba anche rivestire una qualifica dirigenziale. Non rileva il fatto che ciò sia richiesto da altre disposizioni, anche relative alla organizzazione degli uffici o della stessa Agenzia.

Secondo la Corte le due problematiche (ovvero quella della delega di firma e quella delle cariche illegittime) “interferirebbero ove si ritenesse che il delegato debba essere un “dirigente” vero e proprio ex art. 11 del Regolamento dell’agenzia, cui verrebbero equiparati (per quanto attiene alla funzione) i soggetti individuati con le procedure del (cancellato) art. 24. Ma invece il Collegio ritiene, in continuità con la costante giurisprudenza di questa Corte, che l’espressione “impiegato della carriera direttiva” contenuta nel ben noto art. 42 DPR 600/73, non equivale a “dirigente” ma richieda un quid minus. E perciò la tematica dei “dirigenti illegittimamente nominati”, non entra nell’oggetto del giudizio. In quanto a seguito delle evoluzioni normative e contrattuali succedutesi dal 1973 in poi, l'”impiegato della carriera direttiva” oggi corrisponde al “funzionario della terza area” (Cass. 21 gennaio 2015 n. 959).

La Corte in conclusione enuncia i seguenti principi di diritto:

  1. In base all’art. 42 DPR 600/73 l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
  2. A seguito dell’evoluzione legislativa ed ordinamentale sono oggi “impiegati della carriera direttiva” ai sensi dell’art. 42 DPR 600/73 i “funzionari della terza area” di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005 (art. 17). E – in base al principio della tassatività delle cause di nullità degli atti tributari – non occorre, ai meri fini della validità dell’atto, che i funzionari deleganti e delegati possiedano la qualifica di dirigente, ancorché essa sia eventualmente richiesta da altre disposizioni.
  3. Ove il contribuente contesti – anche in forma generica – la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento ad emanare l’atto (art. 42 DPR 600/73), è onere dell’amministrazione che ha immediato e facile accesso ai propri dati fornire la prova del possesso dei requisiti soggettivi indicati dalla legge, sia del delegante che del delegato, nonché dell’esistenza della delega in capo al delegato.

Si rileva che la trattazione delle cause è del 21 ottobre. Il deposito è anch’esso stato effettuato a tempo di record. Tutto ciò risolverà certo molti problemi di gettito e politici (v. le recenti tensioni che hanno interessato alcune posizioni del Sottosegretario alle Finanze Zanetti). Ma alla fine una vicenda che ha visto l’intervento della Corte Costituzionale sulla funzione dei dirigenti illegittimamente eletti che firmavano atti impositivi diretti ai cittadini si ridurrà probabilmente in una diatriba sulle carriere tutta interna all’Agenzia. Con molti dubbi irrisolti sul piano giuridico.

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