Art. 26 DPR IVA: nessuna rettifica sulla restituzione di acconti quando la non imponibilità dell’operazione originaria si sia consolidata per errore delle parti o inerzia dell’Ufficio

by admintrib

In tema di IVA, il versamento di un acconto sul prezzo in relazione ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare costituisce operazione imponibile ex art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, sicché il promittente venditore è tenuto ad emettere la relativa fattura e ad esporvi l’imposta dovuta. Tuttavia, nel caso in cui la suddetta operazione venga meno, successivamente alla registrazione della fattura, in conseguenza della risoluzione del contratto che ne costituiva il presupposto, il promissario acquirente è tenuto alla necessaria rettifica, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, e ad emettere la conseguente fattura relativa alla restituzione in suo favore della somma già versata, trattandosi di operazione imponibile di segno contrario rispetto alla prima. Ove però l’originario versamento dell’acconto sul prezzo erroneamente non sia stato assoggettato ad imposta, né l’Ufficio abbia avviato le necessarie iniziative al riguardo, la restituzione della somma da parte del promittente venditore assume natura meramente finanziaria, ai fini IVA, e non può essere assoggettata ad imposta, in quanto non costituente cessione imponibile ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972, in caso contrario determinandosi l’indebita alterazione del principio di neutralità su cui si fonda il meccanismo di funzionamento dell’imposta stessa”.

Questo il principio di diritto pronunciato con ordinanza n. 1609 del 19 gennaio 2023 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Manzon, Rel. Saija).

Nei fatti l’Agenzia emetteva due avvisi di accertamento con il quale recuperava a IVA la restituzione di una somma di denaro eseguita (nel 2005 e nel 2006) a seguito della risoluzione di un contratto preliminare per la compravendita di un immobile tra due società. In particolare l’Ufficio aveva qualificato come mero acconto sul prezzo (e non come caparra confirmatoria) l’intera somma originariamente versata ritenendo che anche la sua restituzione andasse soggetta ad IVA. Ricorreva per cassazione la società lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 e dell’art. 2, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633/1972.

Come ricordato dalla Corte “qualora l’operazione imponibile sia annullata o risolta, l’art. 26, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, impone la rettifica o la neutralizzazione della stessa da parte del committente o cessionario, con l’annotazione nel registro IVA, mentre il cedente conserva il diritto alla detrazione dell’IVA conseguente alla rettifica” (in tal senso, proprio in relazione all’ipotesi di risoluzione del contratto, Cass. n. 26894/2019).

Del resto ciò presuppone che una fattura sia stata originariamente emessa e che essa sia stata registrata (il che non si era verificato nel caso di specie): infatti lo stesso art. 26, comma 2, cit., ricollega la necessità di procedere alle necessarie variazioni all’ipotesi in cui “un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione (…), [venga] meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente (…)”.

La Corte, accolto il ricorso e cassata la sentenza, ha dunque sottolineato che “in tali condizioni la restituzione dell’acconto ha finito con l’acquisire natura meramente finanziaria, non accedendo ad alcuna cessione imponibile: in altre parole, mentre detta restituzione, in caso di precedente emissione e registrazione di fattura all’atto dell’originario versamento, avrebbe conservato natura “eguale e contraria” rispetto al pagamento originario, il consolidamento dell’operazione nel senso della non imponibilità ha finito con l’attribuire alla restituzione stessa natura autonoma, ossia di mera operazione finanziaria, come tale non imponibile, ex art. 2, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633/1972” e ancora ”l’eventuale fatturazione, e il pagamento dell’IVA di rivalsa, avrebbe invece avuto l’effetto di alterare la neutralità su cui si fonda il meccanismo di funzionamento dell’imposta, oramai definitivamente segnata sia dal comportamento tenuto dalle parti in relazione all’originaria operazione, sia dalla conseguente inerzia dell’Ufficio”.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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