Ancora sulla emendabilità della dichiarazione anche in giudizio.

by Luca Mariotti

I nostri più attenti lettori ricorderanno alcune massime dell’anno appena concluso come l’Ordinanza 3 novembre 2015 n. 22433 o la sentenza 12 dicembre 2014 n. 26187 in tema di emendabilità della dichiarazione senza alcun termine di decadenza legato alle vicende amministrative dell’atto ed anche in corso di giudizio.

Ebbene l’anno 2016 ripropone ancora una ordinanza della Suprema Corte, precisamente la n. 313 del 12 gennaio 2016, con cui si ribadiscono i temi predetti.

In particolare si riconosce che la sentenza di appello sia incorsa in una violazione e falsa applicazione dell’art 2 comma 8 e 8 bis del dpr 322/98, in relazione all’art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c. laddove la CTR ha ritenuto non suscettibile di contestazione la pretesa impositiva contenuta nella cartella impugnata.

La Corte ricorda precedente e recente giurisprudenza (sent. 6665/2015) in cui si è affermata appunto l’emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all’Amministrazione fiscale, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione. Ed invero, precisa la Corte, la dichiarazione non si configura quale atto negoziale e dispositivo, bensì reca una mera esternazione di scienza o di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, e costituisce un momento dell’iter procedimentale volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria (Sent. n. 2229 del 6 febbraio 2015; Sent. n. 4049 del 27 febbraio 2015; Cass. Sez. 5, n. 5852 del 13/04/2012; Sentenza n. 14932 del 06/07/2011).

Secondo gli Ermellini, il temine annuale di cui all’art. 2 comma 8 bis del d.p.r. 322/1998, previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa e finalizzata all’utilizzo in compensazione il credito eventualmente risultante, così come non interferisce sul temine di decadenza di quarantotto mesi previsto per l’istanza di rimborso di cui all’art. 38 del dpr 602/73 (Cass. Sez. 5, Sent. n. 4049 del 27/2/2015; Sez. 5, Sent. n.19537 del 17/09/2014; Sez.5, Sent. n. 6253 del 20/04/2012), non esplica alcun effetto sul procedimento contenzioso instaurato dal contribuente per contestare la pretesa tributaria- quand’anche fondata su elementi o dichiarazioni forniti dal contribuente medesimo. Il diverso piano sul quale operano le norme in materia di accertamento e riscossione, rispetto a quelle che governano il processo tributario, nonché il rispetto dei principi della capacità contributiva di cui all’art. 53 cost., comportano l’inapplicabilità in tale sede, di decadenze relative alla sola fase amministrativa.

Condivisa la massima odierna sui social, ci è stato correttamente fatto notare che la questione è stata  rimessa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni unite, sul presupposto che, accanto all’orientamento giurisprudenziale suddetto e che sta divenendo largamente preponderante negli ultimi mesi, ne esiste un altro di segno opposto (cfr. 4238/2004 e altre) secondo cui “con il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 2 – che ha modificato, con effetto dall’1 gennaio 2002, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, introducendo il comma 8 bis, è stata prevista una dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni in danno del contribuente, da presentarsi non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo”.

L’ordinanza interlocutoria che i nostri lettori ci hanno segnalato è la n. 18383 depositata il 18 settembre 2015 che abbiamo reperito e resa disponibile per la consultazione. Ringraziando con ciò per lo spunto degno di attenzione.

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