Rettifica dell’avviamento: la sola formula del moltiplicatore è insufficiente.

by Luca Mariotti

Riceviamo dal nostro collaboratore Daniele Brancale una interessante sentenza della CTR Roma sulla valutazione dell’avviameno, assieme al commento che segue. Ringraziamo del contributo che volentieri pubblichiamo.

 

“Il solo moltiplicatore non basta a supportare la pretesa, rendendosi necessario l’accompagnamento di ulteriori elementi di stima, concretamente riferibili alla realtà accertata..”.

A tali conclusioni è giunta la Commissione Tributaria Regionale di Roma con la sentenza n. 5115/38/15, evidenziando come nel caso di rettifica del valore di una cessione d’azienda, ai fini dell’imposta di registro, l’Ufficio non può valutare l’avviamento sulla base del solo moltiplicatore matematico, essendo quanto mai necessario che lo stesso estendi la sua valutazione anche ad ulteriori e non meno importanti elementi concretamente riferibili alla realtà accertata.

La vicenda traeva origine da un avviso di rettifica notificato ad una società, per il tramite del quale l’Amministrazione Finanziaria provvedeva a rettificare il valore di una compravendita d’azienda da euro 220 mila ad euro 330 mila, rideterminando sia l’importo relativo all’avviamento sia il valore relativo ai beni ceduti.

Con riferimento alla rettifica dell’avviamento, l’Ufficio ricorreva, come spesso accade, al metodo della capitalizzazione del reddito economico, in virtù del quale l’avviamento, appunto, viene rideterminato assumendo il reddito medio dell’ultimo triennio come base da moltiplicare per un coefficiente numerico pari a tre.

Non condividendo le asserzioni dell’Ufficio, la società destinataria dell’avviso proponeva ricorso alla Commissione Tributaria provinciale di Roma, la quale, contrariamente alle ultime decisioni in materia, riteneva il metodo adottato dall’autorità accertatrice legittimo oltreché sufficiente a sostenere la pretesa impositiva.

Di tale avviso non si è rivelata, però, la Commissione d’appello adita dalla società soccombente in primo grado, la quale, aderendo ad un filone giurisprudenziale sempre più univoco, ha dichiarato, invece, la non idoneità della metodologia utilizzata dall’Ufficio a valutare il valore dell’avviamento dell’azienda trasferita, essendo la stessa fondata esclusivamente su elaborazioni statistico – matematiche che non tengono, minimamente, conto di fattori non solo oggettivi ma anche soggettivi che finiscono per differenziare, e non di poco, le singole realtà aziendali.

In sostanza, a parere dei Giudici del gravame laziali, la rettifica dell’avviamento non può e non deve basarsi unicamente sul metodo standardizzato della redditività, essendo, sempre e comunque necessario il ricorso ad ulteriori elementi in grado di meglio fotografare le peculiarità del soggetto o del bene sottoposto a verifica.

La pronuncia in esame va ad inserirsi in un ciclo di sentenze che afferma, con forza sempre maggiore, l’importanza dell’analisi del caso concreto ai fini di un corretto inquadramento delle singole realtà che si intendono sottoporre a verifica fiscale.

Al pari di quanto avviene per altre tipologie di accertamento, quali quelle fondate sugli studi di settore piuttosto che quelle fondate sul redditometro, il dato che assume sempre più rilevanza, secondo quanto emerge dagli ultimi orientamenti giurisprudenziali, è quello relativo alla specificità della realtà relativa al soggetto destinatario di un’attività accertatrice da parte del fisco.

I dati statistici e le formule standardizzate si stanno rivelando inefficaci ed oltretutto insufficienti, da soli, a tarare la singola tipologia di accertamento in relazione al caso concreto, potendo rappresentare tali strumenti sempre più una “spia luminosa” e una “base di partenza” attraverso le quali individuare o, comunque, iniziare un’attività di verifica, ma, in alcun modo, un dato assoluto e totalizzante, sufficiente, da se medesimo, a legittimare la fondatezza di una pretesa impositiva.

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2023 – Associazione culturale “il tributo” Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481
Restyling by Carmelo Russo