Anche Campobasso boccia i dirigenti illegittimi.

by Luca Mariotti

Chi si occupa professionalmente di contenzioso tributario avrà da rallegrarsi leggendo la Sentenza 21 maggio 2015 n. 784/3/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso. Abituati come siamo a sentenze stringate, con motivazioni confuse (spesso, ahinoi, anche in diritto…) dei giudici di merito del comparto della giustizia fiscale, finalmente si legge un elaborato che potrebbe benissimo figurare in una rivista del settore per riferimenti normativi, giurisprudenziali e logica che li collega.

Diciamo subito che la questione della recente sentenza 37/2015 della Corte Costituzionale viene risolta a favore delle eccezioni del contribuente che aveva eccepito, già prima dell’emanazione della sentenza anche se in memoria successiva al ricorso, il possibile vizio dell’atto.

La questione è interessante anche perché riguarda stavolta un atto della riscossione (cartella di pagamento).

La motivazione è ampia e articolata. Per taluni aspetti (es. questione del “funzionario di fatto” sollevata dall’Agenzia per sostenere la validità degli atti) le argomentazioni sono identiche a quelle della CTR Lombardia di qualche giorno fa (sul sito).

Cerchiamo allora di evidenziare i passaggi a nostro avviso più interessanti.

Sulla inammissibilità del proposto motivo aggiunto, sollevata dall’Ufficio, la CTP rileva che la ricorrente ha documentalmente provato (con la produzione dell’Ordinanza del Consiglio di Stato che, in diverso processo, aveva sollevato la questione di illegittimità costituzionale) che la d.ssa [Omissis], funzionario con incarico di dirigente dell’A.E. di Campobasso, appose la propria firma, all’epoca, sul ruolo in base al quale fu emessa la cartella oggi impugnata. Poiché allora al giudicante è consentito di conoscere incidentalmente, ex art. 1, comma 3, DLgs 546/92, ed anche prima che sulla questione si pronunci il Consiglio di Stato (giudice naturale), se sia o meno legittimo l’incarico di dirigenza conferito alla d.ssa [Omissis], si osserva che la citata sentenza della Corte Costituzionale comporta con tutta evidenza la illegittimità dell’incarico di dirigenza de quo, con conseguenti palesi effetti, sulla validità dell’atto impugnato nel processo.

In merito alla tesi della resistente Agenzia delle Entrate che tra i rapporti esauriti, per i quali non possono esplicare effetto ex tunc le sentenze della Consulta, devono intendersi ricomprese anche quelle situazioni divenute intangibili a seguito “di altri atti o fatti, come la scadenza del termine di decadenza (…)” sì che poiché ‘l’eccezione è stata proposta successivamente alla presentazione del ricorso (…) il motivo aggiunto è inammissibile (…)” la CTP ritiene tale assunto non condivisibile. Il Collegio precisa infatti che ai sensi dell’art. 136 Cost. la norma dichiarata incostituzionale “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione “, disposizione alla quale fanno riscontro le norme di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 30 della Legge n. 87/1953 in base alle quali “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della semenza ” e “quando, in applicazione della norma dichiarata incostituzionale, è stata pronunciata sentenza di condanna, ne cessano l’esecuzione e tutti gli effetti penali”.

La CTP ricorda poi la storica sentenza n. 8 del 1963 con la quale il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, ritenne che l’atto fondato su norma incostituzionale sia soltanto annullabile e non inesistente né nullo, rimettendo la questione ai normali mezzi di impugnazione. Leggesi, più precisamente, nella citata storica sentenza che “Il Consiglio di Stato deve pronunziare l’annullamento dell’atto amministrativo in base alla legge dichiarata incostituzionale. Invero le norme ordinarie sul procedimento davanti al Consiglio di Stato, alla stregua delle quali non potrebbe pervenirsi all’annullamento per un motivo non dedotto, o per un motivo in precedenza respinto, vanno intese, in armonia con le norme costituzionali, di grado superiori nella gerarchia delle fonti, in base alle quali la questione di illegittimità costituzionale è rilevabile di ufficio, le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes, ed il giudizio di manifesta infondatezza è di mera delibazione, spettando il giudizio dì merito alla Corte Costituzionale, la forza espansiva della cui sentenza non può trovare ostacolo nel diverso apprezzamento espresso in precedenza dal giudice amministrativo”. Più recentemente, in perfetta adesione alla predetta sentenza, lo stesso Consiglio di Stato (sent. 1429/2012) ha affermato che “La pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes ed impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza, che essa possa essere applicata ai rapporti in relazione ai quali la norma dichiarata incostituzionale risulti rilevante, stante l’effetto retroattivo dell’annullamento escluso solo per i cd. rapporti esauriti”.

Il Collegio precisa di non ignorare che il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo di tipo impugnatario, circoscritto alla pretesa effettivamente avanzata con l’atto proposto, sulla base dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed ha un oggetto delimitato dalle contestazioni effettuate dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo, onde delimitare sin dalla nascita del rapporto processuale tributario le domande e le eccezioni proposte dalle parti.
Nemmeno ignora che la variazione anche di uno solo degli elementi che caratterizzano la domanda, ovvero il soggetto, il petitum e la causa petendi, incorre nel divieto di ultrapetizione, sì che, per quanto in questa sede rileva, la introduzione nel giudizio di una causa petendi diversa, ovvero di un nuovo motivo non prospettato nell’atto introduttivo del giudizio, immette nel processo un diverso tema di indagine e decisione, in tal modo alterando l’oggetto dell’azione ed i termini della controversia, esulando dalla consentita emendatio libelli. Tuttavia ricorda che, secondo il già citato autorevole insegnamento dottrinale e giurisprudenziale, al divieto di formulare nuove domande può derogarsi, finanche nel giudizio di appello, quando la nuova causa petendi sia imposta da uno jus superveniens oppure da una sentenza della Corte Costituzionale che, dopo la presentazione del ricorso avverso l’atto, abbia dichiarato illegittima una norma decisiva o fondamentale nel giudizio, o anche da una sentenza della Corte Europea che abbia dichiarato incompatibile la legge applicata con la normativa comunitaria (v. Cass. 1098/1997 e 3540/1984).

Quanto all’impatto della Sentenza 37/2015 su un atto di riscossione, ovvero la cartella di pagamento, i Giudici ricordano che <<non sembra superfluo, nella specie, rilevare che l’art. 12 del cit. DPR 600/73, recante norme sulla riscossione delle imposte dirette, nel comma 4 dispone che “Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo”>>. Ne consegue che il difetto di titolarità dell’ufficio travolge anche la cartella di pagamento.

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