Ammortamento del diritto di concessione dei beni demaniali e canoni annui per l’utilizzo: confermata la compatibilità delle deduzioni.

by AdminStudio

L’Ordinanza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione n. 9395 del 14 aprile 2026 (Pres. Napolitano, Rel. De Rosa) affronta la questione della deducibilità, ai fini IRES, delle quote di ammortamento contabilizzate su un diritto di concessione relativo alla gestione di un servizio idrico, in presenza del contestuale pagamento di un canone annuo per l’uso dei beni demaniali oggetto della concessione.

La vicenda nasce dalla progressiva trasformazione di un’originaria azienda municipalizzata in azienda speciale e, successivamente, in società per azioni, nell’ambito di un’operazione qualificata come “trasformazione/conferimento”, nella quale i beni del fondo di dotazione e il correlato diritto di gestione del servizio venivano, di fatto, conferiti al nuovo soggetto. L’Amministrazione finanziaria, con avviso di accertamento, contestava la deduzione della quota di ammortamento relativa alla voce di bilancio iscritta tra le immobilizzazioni immateriali (diritto di concessione), ritenendo che il valore del diritto fosse già incluso nel canone di concessione e che ciò determinasse una duplicazione del medesimo onere.

Nel merito, la Corte si concentra sulla qualificazione fiscale dell’operazione di trasformazione e sulla natura del diritto di concessione. Viene valorizzato l’art. 17 della legge n. 127 del 1997 (oggi art. 115 D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL), che configura la trasformazione/conferimento delle aziende municipalizzate in società per azioni come operazione avente natura “realizzativa” e dunque fiscalmente “onerosa”. In tale contesto, il “costo” fiscalmente riconosciuto del diritto di concessione – da cui discende il diritto all’ammortamento ai sensi dell’art. 103, comma 2, TUIR – non consiste in un esborso monetario, ma nel valore attribuito a tale diritto nell’ambito dell’operazione straordinaria.

La Corte precisa che l’ammortamento dei “diritti di concessione” è espressamente ammesso dal TUIR, poiché tali diritti attribuiscono una utilizzazione economica del bene idonea a giustificarne l’iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali ammortizzabili, a prescindere dall’acquisto della proprietà.

Altro passaggio centrale riguarda il rapporto tra ammortamento del diritto di concessione e canone annuo di concessione, che l’Amministrazione aveva reputato incompatibili in quanto espressivi del medesimo onere.

La Corte esclude la paventata duplicazione, affermando la piena compatibilità delle due componenti, le quali svolgono funzioni economiche e fiscali diverse: “l’ammortamento rappresenta la ripartizione sistematica, lungo la vita utile del diritto, del costo storico del diritto di concessione; il canone costituisce un costo operativo corrente, corrispettivo per la disponibilità e l’uso dei beni demaniali concessi”.

Tale conclusione viene rafforzata dal richiamo, in via analogica, alla disciplina dell’ammortamento dei beni materiali detenuti in usufrutto o locazione (art. 102, comma 8, del TUIR, richiamato per le immobilizzazioni immateriali dall’art. 103, comma 4), che consente la deducibilità delle quote di ammortamento in capo al soggetto utilizzatore pur in presenza di un canone, nonché dall’assenza, nel contratto di servizio, di clausole che derogano all’obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni ammortizzabili.

L’ordinanza valorizza il carattere realizzativo e fiscalmente oneroso delle trasformazioni ex art. 17 L. 127/1997 quale fonte di un costo ammortizzabile del diritto di concessione e supera la tesi della “duplicazione di oneri”, legittimando la coesistenza, sul piano della deducibilità, tra ammortamento del diritto di concessione e canone periodico, quando ciascuna componente risponda a una distinta funzione economica e non vi siano pattuizioni che spostino su altri soggetti l’onere di mantenimento dei beni concessi.

 

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