Finanziamenti infruttiferi infragruppo: illegittimi i recuperi fondati sull’art. 39 DPR 600/1973 e sull’antieconomicità.

by AdminStudio

“Appare evidente, anche in base alla rubrica dell’articolo, che la disposizione riportata (art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 ndr.), sulla cui base si fonda la ripresa fiscale, è una disposizione che legittima la ripresa fiscale in presenza di comportamenti o fatti di evasione, tesi cioè ad occultare imponibile tramite dichiarazioni fiscali o rappresentazioni contabili non veritiere o incomplete. Nel caso di specie, invece, risulta che non vi fossero omissioni o infedeltà nelle dichiarazioni fiscali o nelle rappresentazioni contabili della società: l’amministrazione ha contestato alla contribuente un comportamento “antieconomico”, in quanto avrebbe concesso realmente un finanziamento infruttifero, senza un corrispettivo credito di interessi. Ne consegue che l’amministrazione ha sottoposto la contribuente ad una imposizione fiscale avente ad oggetto non elementi di ricchezza reale, ma elementi di ricchezza che essa non aveva conseguito da una sua controllata per delle scelte imprenditoriali fondate sull’interesse di gruppo. Il recupero fiscale a carico della contribuente, dunque, non avrebbe dovuto fondarsi sull’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, ma sull’art. 37 bis del citato d.P.R., vigente ratione temporis”.

L’Ordinanza n. 10660 del 22 aprile 2026 dalla Sezione tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Fracanzani, Rel. Napolitano) si inserisce nel filone giurisprudenziale volto a tracciare un confine netto tra evasione ed elusione fiscale, con specifico riguardo alle operazioni infragruppo e, in particolare, ai finanziamenti infruttiferi concessi dalla capogruppo alle controllate.

Il caso riguardava una s.p.a., società capogruppo che aveva concesso un finanziamento infruttifero a una controllata nell’ambito di scelte imprenditoriali riconducibili a una logica di interesse di gruppo. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato la natura infruttifera del finanziamento, ritenendo antieconomico l’operato della contribuente e procedendo a recuperare, ai fini IRES, interessi attivi “figurativi” non contabilizzati per varie annualità, facendo applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, sul presupposto dell’esistenza di elementi positivi di reddito non dichiarati.

La Cassazione, confermando la decisione del giudice di rinvio favorevole alla società e rigettando il ricorso dell’Agenzia, muove da una rigorosa ricostruzione delle nozioni di evasione ed elusione.

Richiamando propri precedenti, la Corte ribadisce che si ha evasione fiscale “quando la rappresentazione contabile dell’attività del contribuente non è veritiera, perché nasconde componenti positivi o espone componenti negativi inesistenti, ovvero quando nella dichiarazione si omettono elementi positivi o si indicano costi fittizi” (Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 33593 del 18/12/2019,). In tali ipotesi “il contribuente offre al fisco una rappresentazione falsa o incompleta delle operazioni economiche al fine di ottenere un’imposizione inferiore a quella che deriverebbe da una contabilità fedele”.

L’elusione fiscale, invece, ricorre “quando non vi sono infedeltà o omissioni contabili o dichiarative, ma l’amministrazione contesta al contribuente l’uso di atti giuridici privi di sostanza economica o apparentemente privi di una logica commerciale, finalizzati essenzialmente a conseguire un risparmio d’imposta”.

Da questa radicale diversità discende, secondo la Corte, la predisposizione di procedimenti differenti per le riprese fondate su comportamenti evasivi rispetto a quelle basate su condotte elusive, con garanzie partecipative diverse in favore del contribuente.

Alla luce di tali premesse, la Cassazione interpreta l’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 come norma tipicamente anti‑evasiva: essa legittima la rettifica quando l’incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati in dichiarazione emerge dalle scritture contabili, dai controlli documentali e dalle ulteriori verifiche, anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

Nel caso di specie, la Corte rileva che non vi erano omissioni o infedeltà nelle dichiarazioni o nelle scritture contabili: la società aveva effettivamente concesso un finanziamento infruttifero alla controllata, senza maturare né contabilizzare interessi attivi, e tale scelta risultava coerentemente rappresentata. L’Ufficio non contestava, dunque, l’occultamento di imponibile reale, bensì l’asserita “antieconomicità” della decisione di non pretendere interessi, prospettando una riqualificazione del rapporto da infruttifero a fruttifero sulla base della stabilità nel tempo del prestito. Secondo la Cassazione, in tal modo l’amministrazione ha finito per sottoporre la contribuente a imposizione su elementi di ricchezza non effettivamente conseguiti – interessi mai pattuiti né riscossi – ma solo ipotetici, ricollegati a scelte imprenditoriali valutate ex post come non convenienti dal punto di vista fiscale.

Proprio perché la contestazione non riguardava la veridicità della rappresentazione contabile, bensì il disegno economico complessivo dell’operazione infragruppo, la Corte afferma che l’eventuale ripresa avrebbe dovuto trovare fondamento nell’art. 37‑bis d.P.R. 600/1973 (oggi trasfuso nell’art. 10‑bis dello Statuto del contribuente), cioè nella disciplina anti‑elusiva, e non nell’art. 39, comma 1, lett. d).

Di qui l’illegittimità del ricorso alla norma sull’accertamento analitico‑induttivo per riqualificare un finanziamento infruttifero come fruttifero sulla sola base di una valutazione di antieconomicità.

Sotto il profilo operativo, la pronuncia assume rilievo su due fronti.

Per l’amministrazione finanziaria, essa circoscrive l’utilizzo dell’art. 39, comma 1, lett. d), ai soli casi in cui emergano effettive irregolarità dichiarative o contabili idonee a configurare evasione, impedendo di utilizzare tale disposizione come strumento “generalista” per colpire scelte imprenditoriali considerate non profittevoli o non allineate a indici di mercato, quando tali scelte sono correttamente contabilizzate. Ove si ritenga che un’operazione infragruppo – come un finanziamento infruttifero stabile – sia priva di valide ragioni economiche e persegua essenzialmente un indebito vantaggio fiscale, l’Ufficio deve attivare il percorso tipico dell’abuso del diritto/elusione (oggi art. 10‑bis L. 212/2000), con i relativi oneri istruttori e procedurali (motivazione specifica sul disegno elusivo, contraddittorio preventivo, prova dell’assenza di valide ragioni economiche).

Per i gruppi societari, l’ordinanza conferma che la concessione di finanziamenti infruttiferi alle controllate, quando fondata su logiche di gruppo e correttamente rappresentata in bilancio e in dichiarazione, non integra di per sé evasione fiscale e non può giustificare riprese fondate su presunti interessi attivi “dovuti” ma mai pattuiti. La libertà di pianificazione finanziaria infragruppo resta tutelata, fermo restando che strutture negoziali prive di sostanza economica e finalizzate unicamente al risparmio d’imposta possono essere sindacate sul piano elusivo, con l’applicazione delle regole specifiche e delle garanzie proprie di tale disciplina.

In conclusione, la pronuncia in commento rafforza la linea per cui non ogni comportamento antieconomico è automaticamente indice di evasione, né può essere rettificato tramite gli strumenti anti‑evasivi: l’amministrazione è tenuta a scegliere il corretto “binario” (evasione o elusione) e a rispettarne rigorosamente presupposti e garanzie, mentre i gruppi possono continuare a strutturare rapporti finanziari infragruppo anche infruttiferi, purché genuini, trasparenti e sorretti da una razionale logica economica di gruppo.

 

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