Accertamento con adesione: l’accordo vincola solo chi lo sottoscrive e non altri. In caso di imposte sui trasferimenti il cedente conserva il diritto ad impugnare l’accertamento e a coltivare il giudizio anche in caso di adesione del cessionario

by admintrib

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella Ordinanza 30 marzo 2023 n. 8963 (Pres. Crucitti, Rel. Crivelli) torna a trattare della norma interpretativa introdotta a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3 per cui:“Gli artt. 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli artt. 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347”.

Evidentemente, sulla base di tale chiaro dettato normativo, la Suprema Corte ha sancito in plurime occasioni come l’esistenza di un maggior corrispettivo, ai fini della tassazione diretta, non è inducibile unicamente sulla base del valore oggetto di dichiarazione o di accertamento al diverso fine della imposizione indiretta sui trasferimenti (ex plurimis, Cass. 02/08/2017, n. 19227).

Nel caso specifico tuttavia c’è nella pronuncia un altro aspetto che riteniamo utile segnalare.

Secondo la Corte infatti, nella derivazione del valore da attribuire in fase di accertamento, non ha mai rilevanza l’accordo raggiunto in adesione da parte di altri soggetti correlati all’atto o alla vicenda. Si legge infatti nella motivazione che l’adesione di terzi (in questo caso l’acquirente) al diverso accertamento ai fini dell’imposta di registro può assumere valore di indizio ai fini dell’imposizione diretta:

“L’accertamento con adesione, avendo natura di concordato tra l’amministrazione ed il contribuente, ed essendo pertanto caratterizzato dal carattere volontario dell’adesione, non può che avere efficacia che nei confronti del solo soggetto che tale adesione ha prestato, dovendo escludersi che possa acquisire valore, anche indiretto, nei confronti di chi abbia impugnato l’atto impositivo fondato sul valore accertato con adesione in relazione ad un diverso soggetto. A ciò consegue che l’estensione degli effetti dell’accertamento con adesione relativo ad altri coobbligati può ammettersi solo “in bonam partem” ed in assenza di una espressa volontà contraria del contribuente” (Cass. 25/06/2021, n. 18351).

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2024 – Associazione culturale “il tributo” – Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481