Pegno di azioni e IVA di gruppo: decisivo il controllo sostanziale esercitato mediante il voto

by AdminStudio

“Il pegno delle azioni della società controllata concesso dalla società controllante ad un terzo non esclude l’applicabilità del regime speciale dell’IVA di gruppo qualora, nonostante il formale spossessamento delle azioni, la società controllante continui ad esercitare liberamente e sostanzialmente, in virtù di un accordo intervenuto con il creditore pignoratizio, il diritto di voto inglobato nelle azioni concesse in pegno nell’assemblea della società controllata”

Questo il principio di diritto sancito con ordinanza 5 ottobre 2026, n. 26251 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Fuochi Tinarelli, Rel. Nonno).

La controversia tra Agenzia delle entrate e una S.p.a. riguardava due avvisi di accertamento IVA, relativi agli anni d’imposta 2007 e 2010, fondati sull’assunto che la controllante, avesse perso il controllo della partecipata dopo aver dato in pegno ad un istituto creditizio l’intero pacchetto azionario. Secondo l’Agenzia, l’art. 2352, secondo comma, del codice civile attribuisce il diritto di voto al creditore pignoratizio e, pertanto, impedirebbe di ravvisare il controllo richiesto dall’art. 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall’art. 2 del decreto ministeriale 13 dicembre 1979.

La Corte respinge tale impostazione, muovendo anzitutto dalla distinzione tra liquidazione dell’IVA di gruppo e gruppo IVA. La prima, prevista dall’art. 73, terzo comma, del decreto IVA, non crea un soggetto passivo unico, ma consente alla controllante di presentare un’unica dichiarazione e di accentrare i debiti e i crediti d’imposta delle società controllate; il gruppo IVA disciplinato dagli artt. 70-bis e seguenti del medesimo decreto, invece, costituisce ai fini dell’imposta un soggetto passivo unitario, distinto dalle entità giuridicamente indipendenti che lo compongono. La diversità dei regimi non impedisce, tuttavia, di utilizzare in chiave interpretativa i principi unionali, in ragione della tendenziale convergenza delle rispettive finalità.

Richiamando, tra l’altro, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Cassazione valorizza una nozione sostanziale di controllo, collegata ai vincoli finanziari, economici e organizzativi e non riducibile a un dato meramente formale o quantitativo, ferma la possibilità di restrizioni nazionali giustificate dalla prevenzione di frodi ed elusioni. In questa prospettiva, il limite della partecipazione superiore al cinquanta per cento previsto dall’art. 2 del decreto ministeriale 13 dicembre 1979 deve essere letto alla luce della funzione antielusiva della disciplina e del concreto esercizio dei diritti amministrativi. Il pegno determina, in via generale, lo spossessamento del socio e, ai sensi dell’art. 2352 del codice civile, attribuisce il voto al creditore pignoratizio, ma non cancella la qualità di socio né esclude che le parti regolino diversamente l’esercizio del voto.

Nel caso esaminato, la Commissione tributaria regionale aveva accertato l’esistenza di un accordo in forza del quale la controllante continuava a votare liberamente nelle assemblee della S.p.a., mentre la banca interveniva soltanto sulle deliberazioni potenzialmente pregiudizievoli per le proprie ragioni creditorie. Tale assetto era stato concretamente attuato per oltre undici anni. Ne deriva che il formale spossessamento non aveva privato la controllante del controllo sostanziale, fondato sulla possibilità effettiva e continuativa di orientare la volontà assembleare.

Il principio enunciato evita che un istituto di garanzia determini automaticamente la perdita del regime IVA, senza considerare la realtà dei rapporti tra le parti; al tempo stesso, non autorizza a prescindere dal dato civilistico né a riconoscere il controllo sulla sola base della titolarità nominale. Occorrono un accordo provato, l’effettiva libertà di voto e una continuità dell’esercizio idonea a dimostrare l’influenza sostanziale, con particolare attenzione ai rischi di costruzioni elusive.

La Corte ha quindi rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.

 

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