Voluntary Disclosure: il solito caos….

by Luca Mariotti

Da molte parti veniva richiesta da tempo una proroga del termine fissato al 30 settembre per gli adempimenti collegati alla collaborazione volontaria, anche in considerazione dell’uscita solo a metà luglio di una importante circolare attesa da quattro mesi (27/E del 16/7) e di due ulteriori documenti di prassi emanati nel mese di agosto (le Circolari 30/E e 31/E del 16 e del 28 agosto).

Il provvedimento del 14 settembre 2015 n. 116808, pubblicato nella serata di ieri dall’Agenzia dalle Entrate tratteggia una soluzione di compromesso tra le predette richieste e la volontà del Governo (cfr. le dichiarazioni dello scorso sabato del ministro Padoan) di non allungare i tempi della procedura.

Il provvedimento prevede che la trasmissione della relazione di accompagnamento all’istanza di accesso alla procedura e della relativa documentazione a supporto possa essere effettuata fino a 30 giorni dalla data di presentazione della prima (o unica) istanza (da presentare in ogni caso entro e non oltre il 30 settembre 2015). Quindi anche chi presenterà l’istanza a ridosso della scadenza potrà disporre di 30 giorni per trasmettere la relazione e l’intera documentazione.

Il rinvio tiene conto delle recenti modifiche introdotte dall’art. 2 comma 4 del D.lgs. 128/2015 sul raddoppio dei termini, nonché delle difficoltà che i contribuenti potrebbero incontrare nel reperire la documentazione e le informazioni relative ad annualità per le quali è scaduto il termine per l’accertamento, che, ai fini della causa di non punibilità prevista dalla procedura di collaborazione volontaria, possono essere considerate oggetto della procedura di collaborazione volontaria.

Di conseguenza tornano improvvisamente in auge gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l’accertamento. Il Provvedimento ci dice che essi devono essere evidenziati nella relazione e nella documentazione, per potersi considerare oggetto della procedura ai fini della causa di non punibilità.

Quindi, come correttamente osserva Il Sole 24 Ore di oggi, il contribuente dovrà svelare e documentare gli eventuali illeciti commessi a partire dal 2008, cioè due annualità aggiuntive rispetto a quelle su cui fino ad oggi hanno lavorato i consulenti delle 16mila istanze già depositate. Fatto sta che ora gli intermediari e i professionisti, se possono tirare un po’ il fiato sulle nuove istanze, devono di fatto riaprire quelle già istruite e anche quelle depositate.
Se ciò non fosse sufficiente, si segnala che in taluni casi è addirittura impossibile la comunicazione delle istanze tra Direzione centrale e Direzioni provinciali: i file pesanti, contenenti le relazioni e la documentazione documentazione di corredo, vengono infatti bloccati dal sistema.

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