L’ordinanza 5 marzo 2026 n. 4917 della Quinta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Federici, Rel. Succio) offre un tassello importante nel processo di stabilizzazione dell’orientamento della Cassazione in tema di visto di conformità e recupero dei crediti IVA compensati, muovendosi nel solco di precedenti ormai consolidati e ribadendo, con particolare nettezza, la distinzione tra omissione del visto e visto irregolare o infedele.
La vicenda prende le mosse dagli atti di recupero IVA emessi dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società che aveva utilizzato in compensazione crediti IVA relativi agli anni 2017‑2019, muniti di visto di conformità apposto da professionista abilitato; l’Ufficio, all’esito dei controlli sul professionista ex art. 2 D.M. 164/1999, aveva ritenuto irregolare il visto e, facendo leva sull’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, D.L. 78/2009, aveva proceduto al recupero dei crediti, con interessi e sanzioni. La CGT di primo grado di Milano accoglieva il ricorso del contribuente; l’appello dell’Ufficio veniva respinto e l’Agenzia ricorreva in cassazione deducendo, in sintesi, che l’irregolarità dei controlli svolti dal professionista integrasse un’ipotesi di “infedele attestazione” idonea a legittimare il recupero del credito ai sensi della disciplina sul visto di conformità.
In via preliminare, la Corte affronta due profili processuali di rilievo pratico: la richiesta di discussione in pubblica udienza e l’istanza di trattazione congiunta di più giudizi. Richiamando le Sezioni Unite, l’ordinanza ribadisce che il Collegio può legittimamente optare per la trattazione in camera di consiglio quando la questione è regolata da principi consolidati e non presenta rilievanza nomofilattica, non essendo la sede camerale di per sé incompatibile con la decisione di questioni anche nuove ma già assistite da orientamento stabile. La domanda di trattazione congiunta viene parimenti disattesa, sulla base del principio – anch’esso di matrice nomofilattica – secondo cui il diritto alla ragionevole durata del processo impone di evitare attività processuali non giustificate da effettivi benefici in termini di contraddittorio e parità delle parti; la riunione o trattazione congiunta di procedimenti, non espressamente prevista dalle disposizioni di attuazione, richiede quindi una motivazione specifica sui vantaggi che compensino l’inevitabile rallentamento del giudizio di legittimità, caratterizzato da impulso d’ufficio.
Il nucleo centrale della decisione è la lettura dell’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, D.L. 78/2009, come modificato dall’art. 3 D.L. 50/2017, applicabile ratione temporis alle dichiarazioni 2017 oggetto di causa. La norma, dopo aver introdotto l’obbligo di visto di conformità (o, in alternativa, di specifica sottoscrizione) per l’utilizzo in compensazione di crediti IVA superiori a 5.000 euro, distingue chiaramente due piani: da un lato, l’“infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli”, che comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 39, comma 1, lett. a), primo periodo, D.Lgs. 241/1997 nei confronti del professionista; dall’altro, i casi in cui l’Ufficio può procedere al recupero dei crediti utilizzati in compensazione, limitati alle ipotesi di mancata previa apposizione del visto o della sottoscrizione, ovvero di utilizzo di crediti emergenti da dichiarazioni con visto o sottoscrizione apposti da soggetti non abilitati. La Cassazione valorizza la scelta lessicale e sistematica del legislatore, sottolineando che la previsione del recupero del credito è collocata nella parte finale della disposizione e fa riferimento esclusivo a fattispecie di “omissione” del visto (o della sottoscrizione) o di apposizione da parte di soggetto non abilitato, mentre l’“infedele attestazione” dei controlli rileva solo sul piano sanzionatorio a carico del professionista.
Su questa base, l’ordinanza opera una distinzione netta tra tre situazioni: visto omesso, visto apposto da soggetto non abilitato e visto infedele o irregolare. Nel primo e nel secondo caso, si è in presenza di violazioni che integrano i presupposti legali per il recupero dei crediti indebitamente compensati, trattandosi di crediti utilizzati in violazione dell’obbligo di preventiva apposizione del visto o della sottoscrizione o di crediti emergenti da dichiarazioni munite di visto rilasciato da soggetto privo di abilitazione. Nel terzo caso – quello oggetto della controversia – il visto è stato effettivamente apposto da professionista abilitato, ma i controlli a suo carico sono risultati carenti rispetto agli obblighi del D.M. 164/1999: si configura, dunque, un “visto irregolare” o “infedele”, che espone il professionista alla sanzione da 258 a 2.582 euro ex art. 39, comma 1, lett. a), D.Lgs. 241/1997, ma non legittima, di per sé, il recupero del credito nei confronti del contribuente.
La Corte coglie l’occasione per ribadire la diversa funzione degli obblighi gravanti sul professionista rispetto a quelli che attengono alla sussistenza del credito in capo al contribuente. Il primo profilo concerne il “controllo formale qualificato” che l’ordinamento affida al soggetto che appone il visto, quale presidio ulteriore di affidabilità dei dati dichiarati; il venir meno di tale presidio, a causa di controlli carenti o inesistenti, giustifica la sanzione amministrativa a carico del professionista, poiché l’ordinamento fa affidamento sulla sua diligenza. Il secondo profilo riguarda, invece, l’esistenza, certezza, liquidità ed esigibilità del credito IVA ai fini del suo utilizzo in compensazione: tale aspetto attiene esclusivamente alla posizione del contribuente e può condurre al recupero del credito solo quando l’Amministrazione accerti, con i propri ordinari poteri di controllo, l’inesistenza o l’indebita fruizione del credito stesso, indipendentemente dalla presenza o meno del visto.
Ne discende la qualificazione dell’irregolarità del visto – anche nella versione applicabile dopo la riforma del 2017 – come violazione meramente formale, inidonea a incidere sulla base imponibile, sull’imposta o sul versamento del tributo e, soprattutto, a pregiudicare l’esercizio dell’attività di controllo da parte dell’ente impositore. 4 L’Amministrazione conserva, infatti, la piena possibilità di verificare, con gli strumenti ordinari, la sussistenza del credito compensato e, se del caso, di contestarne l’inesistenza o l’indebita utilizzazione, ma non può utilizzare l’irregolarità del visto come automatica causa di recupero del credito in assenza delle circostanze tipizzate dalla norma.
L’ordinanza si inserisce in una linea interpretativa già tracciata dalla giurisprudenza di legittimità, richiamando espressamente pronunce che hanno qualificato l’inosservanza dell’obbligo di visto – persino nell’ipotesi di vista omesso – come violazione formale, non legittimante, di per sé, il recupero del credito in mancanza di un accertamento sostanziale sulla sua esistenza. In tale contesto, la decisione compie un ulteriore passo: se anche l’omessa apposizione del visto non può essere automaticamente equiparata a un omesso versamento, “a maggior ragione” – afferma la Corte – deve escludersi che il visto infedele, pur sanzionabile, possa di per sé fondare il recupero del credito, quando il professionista è abilitato e il visto risulta comunque apposto.
Di particolare interesse sistematico è anche il passaggio conclusivo relativo all’applicazione dell’art. 380‑bis c.p.c., come novellato dalla riforma Cartabia, e dell’art. 96 c.p.c. in tema di responsabilità aggravata. La Corte, richiamando recenti arresti delle Sezioni Unite e della terza sezione, qualifica il meccanismo di definizione accelerata dei ricorsi manifestamente infondati come ipotesi tipizzata di abuso del processo: la scelta del ricorrente di non adeguarsi alla proposta del consigliere relatore, poi confermata dal Collegio, consente di presumere una responsabilità aggravata e giustifica la condanna al pagamento di somme ulteriori ex commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c. Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate viene condannata non solo alle spese di lite, ma anche al pagamento di 9.000 euro in favore della controricorrente e di ulteriori 4.500 euro in favore della Cassa delle ammende, a presidio della funzione deflattiva e di responsabilizzazione delle parti nel giudizio di cassazione.
