Un altro rinvio alla Corte Costituzionale relativamente all’IMU per coniugi aventi residenza anagrafica in comuni diversi

by admintrib

La questione della perdita di ogni agevolazione IMU per i nuclei familiari in cui vi siano persone con diversa residenza anagrafica sta indubbiamente montando, ad onta di talune sentenze della Corte di Cassazione che applicano alla lettera una norma (l’art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) mal scritta e che certamente riserva un diverso trattamento a situazioni ugualmente tutelabili sotto il profilo dei rapporti sociali e della capacità contributiva.

La discrasia tra la situazione di due coniugi che hanno diversa residenza nello stesso comune, cui la norma riconosce una agevolazione IMU, e quella di due coniugi che hanno invece residenza anagrafica in comuni diversi (magari limitrofi e magari perché hanno conservato la residenza ante matrimonio pur abitando insieme in una sola delle case) è infatti palese a tutti.

Anche la Suprema Corte come ha riferito pochi giorni fa il Prof. De Mita sulle colonne del principale quotidiano economico nazionale sta recentemente cercando di elaborare le prime letture costituzionalmente orientate.

Nella ordinanza n. 17418/2021 si precisa infatti che “lettera e ratio della norma hanno la finalità seguente: «impedire che la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi crei la possibilità per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici per l’abitazione principale» (punto 1.4.)”.

Quindi una agevolazione in corrispondenza all’abitazione familiare spetta ad ogni famiglia. Conforme anche la 20686/2021 in materia di ICI.

Ciò conferma una certa “insofferenza” nei confronti della acritica accettazione di una lettura meramente testuale della norma, sia da parte dei Giudici di Merito (infatti non mancano sentenze adeguatrici rispetto al dettato costituzionale), sia della parte economica del Paese (note alcune prese di posizione di Confedilizia) sia della politica (risulterebbero pendenti ben quattro interrogazioni parlamentari e un progetto di legge di riforma dell’articolo 13 citato).

Lo scorso anno era arrivato poi un primo rinvio della questione alla Corte Costituzionale, giocato principalmente sulla differenza di trattamento tra coppie di fatto e coppie coniugate (Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, ordinanza del 23/9/2020 e decreto correttivo del 9/3/2021).

Adesso la Commissione Tributaria di Napoli, 32 sezione, con ordinanza 1985 depositata il 22 novembre 2021 rinvia nuovamente alla Consulta, centrando la questione sugli articoli 3 e 53 della Carta Costituzionale (menzionati comunque nella precedente ordinanza ligure) e richiamando altresì la possibile violazione degli articoli 1, 4, 29, 31 e 25.

La stesura dell’ordinanza si colloca nel solco della grande tradizione giuridica patenopea e fa onore, sotto il profilo scientifico, a chi l’ha scritta. Invece che sintetizzarla preferiamo perciò consigliarne la lettura integrale che davvero riesce a fare il punto (l’udienza si è tenuta il 18 ottobre 2021) sullo “stato dell’arte” della specifica questione. La Commissione spiega come mai non abbia ritenuto possibile superare in via interpretativa i dubbi di allineamento della regola ai Principi dell’Ordinamento (la lettera della norma escluderebbe questa possibilità) e le ragioni per cui si ritiene che la norma violi gli articoli della Costituzione menzionati.

Tutto come si è detto con dovizia di riferimenti e completezza di trattazione.

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