La concisa esposizione dei fatti di causa non è idonea da sola a costituire motivazione della sentenza se mancano i riferimenti alle ragioni poste a fondamento della decisione

by admintrib

La Sentenza 17 novembre 2021, n. 35005 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Cirillo, Rel. Condello) torna nel solco rigoroso del filone relativo alla motivazione delle sentenze ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte.

Lo fa relativamente ad una circostanza piuttosto diffusa: quella della “motivazione” della sentenza ridotta a una mera esposizione dei principali fatti di causa senza un vero approfondimento delle ragioni di fatto e di diritto che hanno portato alla decisione, con conseguente difficoltà da parte del soccombente a comprenderne i reali motivi e opporsi ad essi.

I Giudici ricordano come sia stato ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, con riguardo al processo tributario, che, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – secondo cui la sentenza deve contenere, tra l’altro, la «concisa esposizione dello svolgimento del processo» e «la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto» – nonché dell’art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, applicabile al rito tributario in forza del generale rinvio operato dall’art. 1, comma 2, del citato decreto delegato, la mancata esposizione in sentenza dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa e l’estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza, allorché rendano impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo (Cass., sez. 5, 12/03/2002, n. 3547; Cass., sez. 5, 22/09/2003, n. 13990; Cass., sez. 5, 3/10/2008, n. 24610; Cass., sez. 6-5, 16/12/2013, n. 28113; Cass., sez. 5, 3/11/2020, n. 24309; Cass., sez. 5, 11/03/2021, n. 6855).

In particolare, si è precisato che la sola carente esposizione dello svolgimento del processo non vale ad integrare un motivo di nullità della sentenza, purché dal contesto di questa sia dato desumere con sufficiente chiarezza le vicende processuali, le domande svolte nel processo, le difese svolte e le ragioni delle conseguenti decisioni adottate sulle stesse (Cass., sez. 5, 23/01/2004, n. 1170; Cass., sez. 5, 3/11/2020, n. 24309).

Infatti, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione, richiesta dall’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., non costituisce un elemento meramente formale, bensì «un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione», e ciò in ragione del principio della strumentalità della forma, per il quale la nullità non può mai essere dichiarata se l’atto ha raggiunto il suo scopo, tenuto conto altresì del fatto che il legislatore, nel modificare l’art. 132 citato per mezzo della legge n. 69 del 2009, art. 45, comma 17, ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l’indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione (Cass., sez. 1, 2/11/2015, n. 22346; Cass., sez. 6-5, 20/01/2015, n. 920; Cass., sez. 6-5, 3/07/2018, n. 17403).

Tuttavia, nel caso di specie, viene rilevato che il giudice del gravame, in sede di svolgimento del processo, ha del tutto omesso di descrivere i fatti rilevanti della causa, poiché la sentenza non contiene alcuna ricostruzione dei presupposti che sorreggono la pretesa fiscale, né alcun riferimento alle ragioni di contestazione della legittimità dell’avviso di accertamento impugnato e alla linea difensiva svolta dall’Amministrazione finanziaria in primo grado, risultando riportati in modo sintetico unicamente i motivi di appello formulati.

L’assoluta mancanza di elementi specifici non consente, dunque, di apprezzare l’esatto ambito della controversia, in particolare, i profili centrali della pretesa erariale e le contrapposte ragioni di doglianza prospettate dal contribuente e, quindi, di giungere ad una valutazione in termini di piena validità della sentenza impugnata, non essendo possibile individuare le ragioni che, rispetto ai fatti di causa, che sono rimasti inespressi, giustificano la decisione adottata.

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