Tassazione delle cessioni quote multiple in un unico atto: confermato l’orientamento della Cassazione.

by Luca Mariotti

L’ Ordinanza 16 aprile 2015, n. 7809 della Corte di Cassazione ripropone il tema, già affrontato neppure due mesi fa sul nostro sito, in occasione di un precedente post, della tassazione dei contratti di cessione di quote sociali contenenti disposizioni multiple.

Anche in questa occasione la Corte ribadisce il consolidato orientamento secondo cui il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, nello stabilire il regime tributario di registro applicabile nel caso in cui l’atto contenga più disposizioni, detta il criterio distintivo tra tassazione unica (da applicare con riguardo alla disposizione soggetta all’imposizione più onerosa (comma 1) e tassazione separata delle singole disposizioni (comma 2), individuandolo – in linea con il principio generale della tassazione secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto, a prescindere dal nomen iuris adoperato (art. 20) – nella sussistenza, o meno, del requisito che esse “derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre”.

In particolare si riafferma che la Corte costantemente interpreta tale criterio – anche con riferimento al previgente D.P.R. n. 634 de 1972, art. 20, di contenuto identico alla norma attuale, e, prima ancora, al R.D. n. 3269 del 1923, art. 9, il quale a sua volta già esprimeva un concetto del tutto analogo -, nel senso che le disposizioni soggette a tassazione unica sono soltanto quelle fra le quali intercorre, in virtù della legge o per esigenza obiettiva del negozio giuridico, e non per volontà delle parti, un vincolo di connessione, o compenetrazione, immediata e necessaria: occorre, cioè, che sussista tra le convenzioni, ai fini della tassazione unica, un collegamento che non dipenda dalla volontà delle parti, ma sia, con carattere di oggettiva causalità, connaturato, come necessario giuridicamente e concettualmente, alle convenzioni stesse (tra le altre, Cass., sez. un., n. 406 del 1973 e Cass. nn. 1202 del 1972, 1886 del 1973, 2215 del 1980; più recentemente, Cass. nn. 10789 del 2004, 10180 del 2009 e, con riguardo a fattispecie simili a quella in esame, 29 ottobre 2014, n. 22899 e 19245/14). Là dove è del tutto inconferente il richiamo, su cui insiste il contribuente in controricorso, a Cass. 25087/06, che concerne la distinta questione dell’inapplicabilità dell’esenzione di cui all’art. 1, 8° comma, d.leg. n. 435/1997; è a questo riguardo che la Corte ha affermato l’assoggettabilità ad imposta fissa di registro e di bollo della scrittura privata avente ad oggetto cessioni di quote di società.

In definitiva, secondo gli ermellini, la distinzione tra il 1° ed il 2° comma dell’art. 21 del d.p.r. 131/86 coglie la differenza fra il negozio complesso ed i negozi collegati, in virtù della quale il negozio complesso è contrassegnato da una causa unica, là dove, nel collegamento negoziale, distinti ed autonomi negozi si riannodano ad una fattispecie complessa pluricausale, della quale ciascuno realizza una parte, ma pur sempre in base ad interessi immediati ed autonomamente identificabili.

Nel caso di cui si è trattato, un atto contenente più cessioni di quote realizzate simultaneamente ma ognuna avente una propria distinzione ed autonomia, va tassato a registro con riferimento ad ognuno dei trasferimenti

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