Accertamento induttivo (rectius, analitico-induttivo) anche in presenza di contabilità formalmente corretta.

by Luca Mariotti

Il ricorso al metodo induttivo è legittimo, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, sulla base di altri documenti o scritture contabili (diverse da quelle previste dalla legge), o in riferimento ad “altri dati e notizie” raccolti nei modi prescritti dalla legge, potendo le conseguenti omissioni o false o inesatte indicazioni essere indirettamente desunte da tali risultanze, ovvero anche in esito a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

Confermando un precedente orientamento (cfr. Cass. n. 23551 del 2014, n. 25330 del 2014, n. 24437 del 2013 e altre) la Sentenza  17 aprile 2015, n. 7838 rimuove la specifica questione sul punto, sollevata in giudizio dal contribuente ed accolta dal giudice di appello.

Secondo la Corte non risulta corretta l’affermazione dei giudici d’appello secondo la quale, in presenza di contabilità formalmente corretta, è da escludere la possibilità di un accertamento induttivo fondato esclusivamente sul saldo negativo delle scritture contabili, trattandosi di affermazione che, in maniera aprioristica e generalizzata (perciò senza un approfondito esame degli elementi di valutazione relativi al caso concreto) esclude che un rapporto ricavi-costi non congruo possa essere sintomo di infedeltà dei ricavi dichiarati, laddove la giurisprudenza di questo giudice di legittimità si è invece ripetutamente pronunciata in proposito affermando che la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d) D.P.R. n. 600 del 1973, qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto configgente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo dell’antieconomicità del comportamento del contribuente, essendo in tali casi consentito all’Ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell’onere della prova contraria a carico del contribuente.

Quindi la fonte d’innesco delle metodologie induttive non sarebbe, come invece prospettavano i giudici di appello, il secondo comma dell’articolo 39, quanto il primo comma lett. d). Con la conseguenza che andranno valutate (cosa non ben desumibile dal testo) le “gravi incongruenze” che la legge richiama. Il “saldo negativo delle scritture contabili” da solo parrebbe del tutto irragionevole.

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